ASSEGNO SPECIALE – SINGOLARE ED ANOMALA SITUAZIONE

22 Agosto 2011
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Il capitano dei Carabinieri Greppi Renzo, deceduto il 14 giugno 2011 a seguito di infermità contratta in servizio e per causa di servizio, dopo aver versato per un totale di 18 anni, 11 mesi e 12 giorni, vale a dire durante tutta la vita lavorativa dell’Ufficiale non ha diritto, in conformità alla normativa vigente, a nessun rimborso e, quindi, i suoi versamenti sono andati persi. Va da sé che emergerebbe oltre che  una  “confisca” anche un “arricchimento senza giusta causa” della Cassa di Previdenza.

Di seguito la lettera inviata alle massime autorità dello stato per sensibilizzarle ad un intervento, non più dilazionabile, per il cambiamento della normativa.

Magg. Gen. (r) Vincenzo Ruggieri
 Consulente  Giuridico Amministrativo
Presidenze Nazionali UNUCI/ANUPSA

 

ALLO STATO MAGGIORE DIFESA
I REPARTO PERSONALE
Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza FF.AA.
Via XX Settembre n. 123/A
00187  ROMA 

E, per conoscenza

Al Signor Presidente della Repubblica
Sen. Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
00187 ROMA
(Seguito let. in data 20 giugno 2011
(Rif. let. pos. UM/01222.2 in data 27 giugno 2011)

AL COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINERI
Via Romania n. 45
00197 ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
Ufficio del Direttore Generale
Viale dell’Esercito n. 186
00143 R O M A  CECCHIGNOLA

OGGETTO: Cassa di Previdenza Forze Armate. Le sorti dell’Assegno Speciale per il personale in quiescenza. Cap. CC Greppi Renzo deceduto il 14 giugno 2011.

Codesto SMD interpellato circa il diritto dell’Assegno Speciale spettante al Capitano dei Carabinieri GREPPI Renzo nato a Varese Ligure il 20 luglio 1946 e deceduto a Chatillon (AO) il 14 giugno 2011 a seguito di infermità contratta in servizio e per cause di servizio, con e-mail in data  26 luglio 2011, ha così risposto: “uno dei requisiti richiesti per la corresponsione dell’assegno speciale è il compimento del 65° anno di età. Considerato che detto assegno non è reversibile e che il Cap. Greppi è deceduto prima del raggiungimento di tale requisito, in base alla normativa vigente nulla spetta agli eredi.” 

E’ singolare che la normativa “vigente” non preveda, in certi casi, la corresponsione dell’una tantum, come avviene in tutte le altre discipline previdenziali.
Per quanto sopra si sarà grati a codesto Stato Maggiore Difesa se vorrà comunicare al Signor Presidente della Repubblica, dandone notizia anche al Comando Generale dell’Arma, a PERSOMIL e ove nulla contro anche allo scrivente, quale fine abbiano fatto le ritenute operate dal 12.1.1973 al 27.11.1988 (data in cui l’ufficiale fu riformato) per un totale di 18 anni, 11 mesi e 12 giorni. Vale a dire durante tutta la vita lavorativa dell’Ufficiale, prima di essere collocato in quiescenza e sino alla data del decesso atteso, come ho già in precedenza evidenziato, che in tutte le discipline previdenziali, allorché non si maturi il diritto a ”pensione o vitalizio” le ritenute operate vengono “trasformate” in “una tantum” per onorare il risparmio imposto al contribuente, evitando in tale modo la confisca dello stesso come avviene invece con la “vigente normativa” richiamata con la citata e-mail in data 26 luglio 2011.
Va da sé che emergerebbe oltre che  una “confisca” anche un “arricchimento senza giusta causa” della Cassa di Previdenza che, a parere di chi scrive, appare in netto contrasto con il dettato costituzionale laddove, all’art. 47 prevede la tutela del risparmio in tutte le sue forme, motivo per il quale è stato interessato il Signor Presidente della Repubblica per un Suo autorevole intervento nel rispetto dei sacri principi costituzionali.

Magg. Gen. (r) Vincenzo Ruggieri

 

 

 

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