I BENEFICI PREVISTI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO ESTESI ANCHE A QUELLE DEL DOVERE

6 Settembre 2012
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Nell’intento di chiarire alcune manifestate incertezze si ritiene opportuno
precisare termini e modalità per l’estensione dei benefici previsti
per le vittime del terrorismo alle “Vittime del Dovere ed Equiparate”

di Vincenzo Ruggieri

In attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per l’anno 2006), con il DPR 7 luglio 2006, n. 243, è stato emanato il Regolamento per la progressiva estensione, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Il Regolamento, dopo avere individuato i benefici  e le provvidenze da attribuire ed avere chiarito il significato delle “missioni  di qualunque natura” e delle “particolari condizioni ambientali ed operative”  alle quali si riferiscono le norme, passa a dettare i termini e le modalità da  osservare per la definizione delle singole posizioni dei soggetti interessati  con riferimento agli eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e all’estero dal 1° gennaio 2003.
L’esame delle singole posizioni  avviene a seguito di domanda presentata dagli interessati all’Amministrazione  di appartenenza della vittima, ma può essere attivato anche d’ufficio da parte della stessa Amministrazione che procede alla relativa definizione secondo  l’ordine cronologico dell’accadimento degli eventi.

I benefici sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinari della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo ed hanno diritto i militari dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo  della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, gli appartenenti alla Forze Armate in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite e lesioni abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore  all’80% della capacità lavorativa o in ogni caso la cessazione del rapporto di lavoro, per effetto diretto a seguito di eventi verificatisi:

– nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

– nello svolgimento di ordine pubblico;

– nella vigilanza di infrastrutture civili e militari;

– in operazioni di soccorso;

– in attività di tutela della pubblica incolumità;

– a causa di azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili;

– in occasione di missioni di qualunque natura, in Italia o all’estero, implicanti circostanze  straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

I benefici previsti sono:

– liquidazione di una speciale elargizione pari a € 2.000/00 per ogni punto di invalidità per coloro che abbiano riportato una invalidità non inferiore al 25% nonché un vitalizio di circa 1.400/00 Euro mensili esentasse interamente cumulabile con lo stipendio o con la pensione (soggetto a rivalutazione ISTAT);

– esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;

– concessione di un assegno vitalizio in favore degli invalidi con infermità pari o superiore all’80% ovvero ai familiari superstiti, nella misura mensile di € 258,23 esente da IRPEF soggetto a perequazione annuale;

– accesso a borse di studio per diversi anni scolastici ed accademici universitari;

– assistenza psicologica a carico dello Stato;

– esenzione dall’imposta di bollo sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione e dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d’imposta.

I benefici sono concessi a domanda degli interessati da presentare alle rispettive amministrazioni di appartenenza.

La stessa legge definisce “equiparati alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali segue il decesso, in occasione di servizio di qualunque natura effettuati dentro e fuori i confini  nazionale e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le  particolari condizioni ambientali od operative”.

Va da sé che nel caso degli  “equiparati” è necessaria una approfondita analisi sulla dinamica dei fatti che hanno determinato l’evento invalidante e/o il decesso.

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15 Responses to I BENEFICI PREVISTI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO ESTESI ANCHE A QUELLE DEL DOVERE

  1. massimo La Corte on 16 Ottobre 2012 at 22:07

    Scusa Vincenzo, non riesco a capire l’assegno vitalizio di 1400 Euro che fai riferimento, per caso non è quello da 1033 Euro che ti riferisci? Con 100% di invalidità a cosa si ha diritto? Grazie

  2. Antonio Barone on 7 Marzo 2013 at 12:22

    volevo sapere se il beneficio previsto per le vittime del terrorismo, quale 10 anni di avanzamento figurativo nella carriera, è previsto anche per le vittime del dovere e soggetti equiparati. grazie

  3. ciro on 26 Marzo 2013 at 12:41

    salve sono una vittima del dovere mi chiedevo esente da irpef ma vale solo per il vitalizzio o anche per la pensione privileggiate grazie

  4. antonio on 29 Marzo 2013 at 16:22

    buana serata,
    sono stato riconosciuto “equiparato a vittime del dovere” anno 2013 con una percentuale superiore al 25% ed inferiore all’80%.
    ho letto la 302, 407, 206 ecc. ecc. ma alla fine sono molto confuso.
    per cortesia potete dirmi in modo semplice quali sono i cosiddetti benefici previsti?
    vado in pensione a agosto 2014 per raggiunti limiti di età 66 anni e 3 mesi, con 32 anni di contributi) vi ringrazio colgo l’occasione per augurare a tutti una buona Pasqua

  5. Vincenzo Rugieri on 2 Aprile 2013 at 07:34

    IL BENEFICIO E’ QUESTO ELENCATO NELL’ART. 3 CHE VIENE CONCESSO AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA E NON PRIMA

    Art. 3.
    1. A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l’anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall’anno 2005.
    2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

    • antonio on 3 Aprile 2013 at 17:20

      Vincenzo, ti ringrazio della risposta, ma questo beneficio è riservato anche agli equiparati delle vittime del dovere con una invalidità permanente inferiore all’80%.
      art.3 di quale legge?

  6. Vincenzo Rugieri on 2 Aprile 2013 at 07:49

    Caro Antonio Barone il beneficio non è un avanzamento ma un aumento dell’anzianità contributiva al termine dell’attività lavorativa.

  7. Vincenzo Rugieri on 2 Aprile 2013 at 07:54

    Sia chiaro per tutti:
    ottenuto l’atto amministrativo dell’equiparazione alle vittime del dovere gli interessati (e quindi gli aventi diritto) devono fare istanza per ottenere il beneficio previsto e determinato dall’organo centrale competente.

    • Loredana on 2 Aprile 2013 at 15:51

      Salve, ne approfitto per rivolgerle qualche domanda su piccoli dubbi, dato che ho inoltrato la richietsa per il riconoscimento di VITTIMA DEL DOVERE per mio papà, senza l’aiuto di nessun legale. Ho ricevuto sia l’atto amministrativo dell’equiparazione, e anche il decreto con i relativi importi (1.033 per erede), quanto tempo trascorre, per iniziare ad avere il vitalizio? E per ricevere anche i 200.000 euro? Abbiamo diritto anche ai 258.00€? Invece le 2 annualità che spettano alla mia mamma, dopo quanto tempo vengono erogate? La ringrazio per la cortesia.
      Loredana

  8. Marco on 16 Aprile 2013 at 01:06

    Salve, a questo punto vorrei porre una domanda molto semplice, sono ormai anni che cerco di capire come funziona, sono stato riconosciuto “equiparato alle vittime del dovere”, mi è stato riconosciuto il dpr 37/2009, percepisco gli assegni vitalizi, ma mi sono sempre stati negati i due anni di pensione, e i dieci anni figurativi perchè RISERVATI ESCLUSIVAMENTE alle vittimi del terrorismo e della criminalità organizzata.
    Da quello che leggo invece sembra che sia avvenuta una totale equiparazione a quest’ultima categoria, quindi:
    L’AUMENTO FIGURATIVO DI DIECI ANNI CONTRIBUTIVI, E LE DUE ANNUALITA’ DI PENSIONE PRECEDENTEMENTE RISERVATI ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, SPETTANO ANCHE ALLE VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI CON INVALIDITA’ INFERIRE ALL’80% ?????
    SE COSì FOSSE, QUALE SAREBBE L’ITER DA SEGUIRE????
    Ringrazio per le cortese delucidazioni…
    Marco

    • ANTONIO on 23 Aprile 2013 at 08:51

      B) I BENEFICI MANCANTI
      Per completare il processo di progressiva equiparazione mancano, comunque, ancora alcune tappe, con particolare riguardo ai benefici pensionistici e fiscali garantiti alle vittime del terrorismo:
      10.
      incremento della pensione all’invalido, alla vedova o agli orfani, nella misura pari al 7,50 per cento ai fini della pensione e del trattamento di fine rapporto o equipollente (art. 2 L. n. 206 del 2004);
      11.
      aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita (art. 3, comma 1, L. n. 206 del 2004);
      12.
      equiparazione, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra (art. 4, comma 1, L. n. 206 del 2004);
      13.
      diritto immediato alla pensione diretta (art. 4, comma 2, L. n. 204 del 2006) ;
      14.
      raggiungimento della massima anzianità, grazie ai 10 anni figurativi,e corresponsione della pensione diretta o di reversibilità pari all’ultima retribuzione e con l’aumento del 7,50, per coloro i quali, con una invalidità non inferiore ad un quarto, hanno proseguito l’attività lavorativa (art. 4, comma 2 bis, L. n. 206 del 2004);
      7
      15.
      determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge (art. 4, commi 2 e 3, L. n. 206 del 2004);
      16.
      adeguamento della pensione in godimento, al trattamento del pari grado in servizio (art. 7, L. n. 206 del 2004);
      17.
      applicazione dell’esenzione IRPEF ai trattamenti pensionistici (art. 3, comma 2 e art. 4, comma 4, L. n. 206 del 2004)
      5) I LAVORI DEL TAVOLO IN MERITO ALLE CR

  9. Paolo on 19 Aprile 2013 at 13:02

    salve sono un maresciallo in pensione riconosciuto vittima del dovere ad ottobre 2012 il DM mi assegna speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033 (percentuale riconosciuta 31%) con decorrenza gennaio 2008 ora risulto inserito nell’ultima graduatoria nazionale al 31 marzo 2013…ora qual’è l’iter amministrativo e i suoi tempi? ma competono anche gli arretrati a far data 2008? essendo ora la nostra presenza sul territorio a rischio di prematura dipartita pensate che riusciremo a veder la luce e dare un pò di fiato ai nostri figli prima del buio? grazie

  10. matteo on 19 Aprile 2013 at 20:20

    Buonasera,
    probabilmente non è il sito adatto per fare questa domanda, ma è molto difficile reperire informazioni a riguardo.
    Confido magari nella Vs disponibilità.
    Sono stato riconosciuto come vittima del terrorismo e della criminalità organizzata (NON come vittima del dovere).
    Dopo tanti tanti anni per definire l’istruttoria, finalmente il Ministero ha provveduto ad inviare tutto alla Corte dei Conti per l’elargizione dei benefici previsti dalla legge 302/90 ( avendo una percentuale inferiore al 25% dovrei solo avere i 2.000 E per ogni punto percentuale assegnatomi dalla commissione medica ospedaliera competente).
    Sapreste dirmi in quanto tempo di solito viene elargito il beneficio o se la Corte dei Conti deve rispettare detrminate tempistiche?
    Grazie mille!

  11. Vincenzo Ruggieri on 1 Maggio 2013 at 09:20

    Caro Marco, apprendo con disappunto che le sono stati negati due anni di pensione e dieci anni “figurativi”.
    L’INPDAP, ora INPS ex INPDAP ha emanato la circ. 30/2007 concernente le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice per le quali necessita una apposita certificazione da parte della competente Prefettura che attesti che il soggetto è vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Certificazione che non esiste per quelle “equiparate”. La circolare non fa cenno alla vittime “EQUIPARATE”. Le ignora. Sono in atto iniziative intese a chiarire la situazione.
    Per quanto riguarda i tempi, rispondo anche agli altri interpellanti, non posso fare nessuna previsione. Dipende dalle disponibilità di bilancio.
    Auguri

  12. Rocco on 2 Maggio 2013 at 20:10

    Bbuonasera,sono un ex maresciallo dei cc. in pensione dal 2011 a seguito di ferite riportate in servizio nell’anno 2008 per le quali sono stato riformato e pertanto riconosciuto ” Vittima del dovere”. Ciò premesso, avendo ripotato un invalidità permanente che ha comportato la cessazione dell’attività lavorativa o del rapporto d’impiego, essendo la stessa invalidità stata equiparata a quattro quinti della capacità lavorativa, desiderei conoscere e sapere, oltre ai vitalizi che percepisco € 1.033 e €.258,00 se a me spettano : a) l’ aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita (art. 3, comma 1, L. n. 206 del 2004);
    b)raggiungimento della massima anzianità, grazie ai 10 anni figurativi,e corresponsione della pensione diretta o di reversibilità pari all’ultima retribuzione e con l’aumento del 7,50, per coloro i quali, con una invalidità non inferiore ad un quarto, hanno proseguito l’attività lavorativa (art. 4, comma 2 bis, L. n. 206 del 2004); C) altri benefici riconosciuti dalla legge.Grazie per evenruali risposte.

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