CORTE DEI CONTI DI L’AQUILA. La Sentenza 77/2014 della Sezione Giurisdizionale per L’Abruzzo consolida il principio della irripetibilità dell’ indebito pensionistico.

4 Settembre 2014
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SI CONSOLIDA IL PRINCIPIO DELLA IRRIPETIBILITA’

DELL’INDEBITO PENSIONISTICO

 

Sent. 77/2014 Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Abruzzo

 di Vincenzo Ruggieri

Con un cesello linguistico/giuridico meritevole di particolare apprezzamento, il Giudice monocratico della Corte dei Conti Regione Abruzzo ha letteralmente frantumato le controdeduzioni prodotte dall’INPS e dal Ministero della Difesa in materia del consumato e tanto discusso istituto dell’indebito pensionistico.

L’indebito, vittima un ufficiale generale in quiescenza, è stato determinato da una erronea attribuzione di pensione da parte degli organi del Ministero della Difesa deputati alla determinazione ed attribuzione del trattamento pensionistico provvisorio e definitivo.

Importo erroneo che si è ripercorso sulle periodiche liquidazioni mensili dei ratei pensionistici raggiungendo la somma di oltre quindicimila Euro assoggettando l’interessato ad una trattenuta mensile di € 1.143,00.

Il Giudice monocratico, nel ribadire il principio della buona fede del percipiente, del principio dell’affidabilità e del tempo trascorso, patrimonio giuridico della dottrina e costante giurisprudenza, ha introdotto nella sentenza in titolo, non solo l’istituto della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 del codice civile ignorato nelle precedenti sentenze ma censura, senza se e senza ma, la vessatoria dichiarazione prevista dall’art. 172 della legge n. 312 del 1980 – di autorizzazione del pensionato a trattenere tutte le somme eventualmente indebitamente erogate in sede di liquidazione del trattamento provvisorio che fungerebbe da sanatoria sine die degli errori dell’Amministrazione”, come ritenuto dalla stessa giurisprudenza citata dal Ministero (Sez. Veneto nn. 150 e 116/2013).

Non solo il ricorso è stato accolto, ma il Ministero della Difesa è stato condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’Ufficiale ricorrente.

La sentenza:   Sent 77_2014 della Corte dei Conti_ sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo

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