LA PRESCRIZIONE ED IL RECUPERO DELL’INDEBITO PERCEPITO – APPROFONDIMENTO

23 Gennaio 2012
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La “prescrizione” (civile) è quell’istituto giuridico che fa decadere un diritto se non reclamato entro un certo periodo di tempo. L’art. 2934 c.c. recita: “Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. Anche lo Stato, e quindi la Pubblica Amministrazione, soggiace alla prescrizione ordinaria (dieci anni) o breve (cinque), fatti salvi casi specifici previsti dalla legge. Nella nostra analisi, “prescrizione e recupero dell’indebito percepito”, sorge spontanea una domanda: come mai la P.A. ancorché siano trascorsi  cinque, dieci, venti anni ed anche più dal pagamento di importi di pensioni non dovuti ne reclama la restituzione?

La domanda è lecita e la risposta, per gli addetti ai lavori, non è difficile: la citata prescrizione, purtroppo,  non opera per i trattamenti pensionistici PROVVISORI. Che poi, per incompetenza da parte degli operatori della P.A. e, spesso, per esigenze del bilancio da parte della Magistratura contabile, viene estesa anche ai trattamenti definitivi con inevitabili e costosi contenziosi. Infatti, l’art. 162 del T. U. n.1092/1973 che tratta delle pensioni provvisorie, non dà alcun  termine per l’eventuale recupero di quanto provvisoriamente corrisposto in più. Quindi il recupero potrebbe essere effettuato senza alcun limite di tempo. Soccorre tuttavia la L. n. 241/90 con la quale, pur non essendo stati previsti termini prescrittivi, ne sono stati introdotti altri perentori, entro i quali devono definirsi le pratiche presso la P.A. Ecco che, quando tali termini non vengono rispettati e diventano biblici, il recupero di quanto corrisposto in più, secondo la sentenza n. 7/2007/QM della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, diventa  un abuso.

Vediamo ora di cosa si tratta quando parliamo di recupero dell’indebito percepito o, in alternativa, di  recupero di pagamento o di prestazione non dovuta. Chi ha eseguito (o effettuato) un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (dove “ripetere” sta per farsi restituire) ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Colui che riceve il pagamento non dovuto è tenuto alla sua restituzione. In sostanza, se viene attribuito un importo superiore alla pensione dovuta ed il recupero viene disposto entro termini accettabili  (anche un anno o due) il recupero è ineccepibile. Se il recupero viene disposto dopo dieci o vent’anni, e più, quando cioè si è maturata la convinzione di ricevere il giusto, il recupero diventa un arbitrio. Ma non per l’istituto della “prescrizione”. Se l’indebito è stipendiale, l’organo decisionale è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e, in seconda istanza, il Consiglio di Stato; se riguarda la pensione, l’organo decisionale è la Corte dei Conti (Giudice delle Pensioni).

Giova ricordare in questa sede che per quanto riguarda l’indebito previdenziale, l’art. 80 del R.D. n. 1422/1924 aveva introdotto una norma speciale in deroga alla disciplina generale dell’indebito, per cui il destinatario della prestazione previdenziale era esonerato dall’obbligo di restituzione delle somme ricevute, se percettore in buona fede, perché il recupero era ritenuto troppo gravoso rispetto al soddisfacimento delle esigenze elementari di vita propria e dei familiari. Più recentemente, con l’art. 52 della Legge n. 88/1989, il legislatore ha confermato la disciplina della generale non ripetibilità dei pagamenti previdenziali non dovuti, salvo il caso di dolo da parte del percettore. Infatti, il primo comma prevede che per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti “… non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Va ricordato, inoltre, che il mancato recupero delle somme predette potrebbe essere addebitato al funzionario responsabile solo in caso di dolo o colpa grave”.  Analoga disposizione è dettata per l’INAIL dal successivo art. 55 comma 5. L’ampiezza della deroga all’obbligo di restituzione dell’indebito previdenziale è stata però ridotta dall’art. 13 della Legge n. 412/1991, che, limitando l’ambito di applicazione dell’art. 52 della L. n. 88/89 agli indebiti pagamenti successivi a provvedimenti “formali” e “definitivi” comunicati all’interessato. Quindi fuori dalla disciplina del “trattamento provvisorio”.

Nel nostro caso ci può essere l’indebito “stipendiale” o l’indebito “pensionistico”. Quest’ultimo ha fatto la sua comparsa con la L. n. 241/90 allorché il legislatore formalizzò i tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi (risoluzione e/o definizione delle pratiche). Ci possono essere errori computistici (di calcolo) o errori di interpretazioni legislative (quando male interpretando una legge si attribuisce una “indennità” o una somma non dovuta). Tuttavia, una successiva e recente sentenza a Sezioni Riunite (7/2011/QM) della Corte dei conti, nel richiamare gli artt. 203, 204 e 205 del DPR n. 1092/1973, non fa alcun cenno al successivo art. 206 (trattamento provvisorio) non potendosi così escludere la sua applicazione (analogica) anche su tale trattamento. La richiamata sentenza statuisce che “sino all’adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche nel trattamento provvisorio stesso, attesa la natura interinale (provvisoria) “nulla decidendo sull’irripetibilità” che è argomento non approfondito in quella sede. Nella motivazione la Corte rileva che “qualora poi detta adozione” del decreto definitivo “risultasse oltremodo tardiva, non vi sarà danno per il collocato a riposo per cui non vi sarebbe lesione patrimoniale “poiché la buona fede e l’affidamento leso renderanno irripetibili le somme erogate in più”.

Vorrei significare e chiarire, infine, che non è il ritardo in sé a provocare la lesione patrimoniale al pensionato, ma il provvedimento di recupero, quest’ultimo provocato dal provvedimento definitivo diverso da quello provvisorio alla cui base vi è l’errore dell’Amministrazione. Dovrà, pertanto, affermarsi, senza alcun dubbio, l’irripetibilità del presunto indebito di cui al provvedimento impugnato. E’ evidente che sono due le correnti di pensiero: una favorevole all’obbligatorietà del recupero (INPDAP e MINISTERO DELLA DIFESA); l’altra contraria, allorché sia trascorso un irragionevole periodo di tempo rispetto alla emanazione del decreto definitivo di pensione.

Facendo ricorso per quanto possibile ad un linguaggio domestico, auspico di aver vanificato alcuni dubbi da più parti rappresentati.

 

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3 Responses to LA PRESCRIZIONE ED IL RECUPERO DELL’INDEBITO PERCEPITO – APPROFONDIMENTO

  1. Saverio Battaglia on 29 Ottobre 2012 at 18:01

    Ottimo. Avrei però un quesito che riguarda la prescrizione della indennità ed in particolare se la data da prendere in cosiderazione è quella della maturazione del diritto all’indennità ovvero quella in cui l’indennità viene corrisposta.

  2. Giuseppe on 9 Gennaio 2013 at 20:57

    Buongiorno,sono il figlio di un militare deceduto il 14.11.1944,in un lager in Austria. Tale data e motivi della morte mi è pervenuta a seguito di ricerche occasionali nel 2009 dal Ministero competente.Immediatatamente ho provveduto a chiedere, tramite il mio legale, gli arretrati dal giorno della morte alla data di erogazione della pensione di guerra per morte presunta( caso previsto per i militari dall’8 settembre 1943.La Corte dei Conti di Milano a respinto la domanda per il superamento della parentesi temporale di cinque anni a decorrere dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibiltà 1949. Il rigetto della domanda non riconosce le responsabiltà dello Stato che omette le comunicazioni e forse, come dal Vostro articolo, nel caso che mio padre fosse tornato dalla prigionia avrebbe recuperato anche la pensione di guerra percepita da mia madre,in buona fede.

  3. Vincenzo Ruggieri on 10 Gennaio 2013 at 07:44

    Nel caso prospettato più che la prescizione è intervenuto l’istituto della “decadenza”.
    Per l’erogazione della pensione alla mamma certamente sarà stata dichiarata la morte presunta.
    Da quella data decorrono i termini prescittivi e qiundi anche di decadenza.
    Per essere più preciso vorrei leggere la risposta della Corte dei Conti.

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