Strade e Stradale una storia comune /4

13 Giugno 2021
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In questa quarta puntata conosciamo i Cantonieri, i sorveglianti della strada

Articolo tratto dalla Rivista ufficiale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Anno XLVIII – n 1 – gennaio aprile 2021

di Claudio Savarese, vice presidente nazionale ANPS

Fino al 1817 non esisteva, sul piano giuridico, alcun vero inquadramento organico del personale cui era demandata la vigilanza tecnica delle strade, nonché la progettazione e realizzazione dei relativi lavori di costruzione, riattamento e manutenzione. Ciò non significa che prima di allora non esistesse un personale tecnico-direttivo dell’amministrazione delle strade, ma gli ingegneri e gli architetti, addetti a tali mansioni non erano inquadrati nella burocrazia statale: prestavano la loro opera saltuariamente, venendo assunti e licenziati dalle varie autorità preposte al settore stradale. Oppure esplicavano anche funzioni a carattere continuativo, ma con un rapporto di lavoro che potrebbe definirsi di natura privata, per cui le loro prestazioni avevano più le caratteristiche della libera professione, che non quelle di un servizio governativo.

IL CORPO DEGLI INGEGNERI PONTIFICI

Con il Motu Proprio del 23 ottobre 1817, la cui terza parte (artt. 377-458) era interamente dedicata al personale tecnico-direttivo dell’amministrazione stradale (nonché settore acque), nasce il “Corpo degli ingegneri pontifici di acque e strade”, destinato ad essere incaricato di tutte le operazioni riguardanti i lavori nazionali e provinciali di “acque e strade”, Il personale era distribuito in tre gradi: Ispettori, ai quali era deferito l’esame dei progetti, con la sorveglianza generale dei lavori; Sotto-Ispettori e ingegneri in capo, i primi preposti a uffici centrali, i secondi all’amministrazione di acque e strade delle province più importanti (a essi spettava la direzione attiva dei lavori); Ingegneri ordinari, le cui mansioni consistevano nell’assistere e coadiuvare gli Ingegneri in capo, o presiedere alla direzione tecnica, dell’amministrazione di acque e strade, in una delle province di minore importanza. Proprio dal Corpo degli ingegneri pontifici, dopo l’unificazione, deriverà l’attuale Genio Civile.

LE SCUOLE Dl FORMAZIONE

A tutti i funzionari era prescritto di indossare, in servizio, un’apposita uniforme; il loro stato giuridico era stabilito nella parte finale del Motu Proprio, che ne regolava la subordinazione, le mansioni, gli avanzamenti, ecc., anche se parlare di “stato giuridico” a proposito dei dipendenti dello Stato Pontificio, è una locuzione molto incerta e approssimativa. Anche per gli ingegneri, come per tutti gli altri impiegati governativi papali, le nomine e le promozioni dipendevano quasi unicamente da favoritismi e raccomandazioni, né alcuna norma giuridica poteva efficacemente opporvisi, tanto vaghi e imprecisi erano i termini in cui si esprimeva la legge, per cui era possibile una qualsiasi elastica interpretazione. Tali norme sono rimaste in vigore fino al 1870, senza alcun cambiamento o revisione. Era anche prevista l’istituzione di due scuole per la formazione di nuovi ingegneri di acque e strade, una a Roma e una a Ferrara, ai migliori allievi delle quali avrebbe dovuto essere, successivamente riservato l’accesso al Corpo nel grado iniziale di aspiranti. Nel periodo napoleonico, era stato consentito ai giovani dello Stato pontificio l’accesso alla “Ecole Polytechnique Imperiale” di Parigi.

SUBALTERNI E ASSISTENTI

Alle dipendenze degli ingegneri erano posti i subalterni del Corpo, forniti anch’essi di una divisa, le cui mansioni erano regolate

da apposite norme, allegate alle Istruzioni del Segretario di Stato, del 22 agosto 1819. Vi erano compresi, come personale fisso, gli assistenti alle strade e i cantonieri; una sorta di manovalanza straordinaria poteva, talvolta, essere assunta per determinate contingenze come, ad esempio lo sgombero della neve e del ghiaccio. Per il trattamento economico di servizio e di quiescenza, (non certo esaltante), gli emolumenti del Corpo degli ingegneri pontifici erano stabiliti, oltre che dal M.P. del 1817, anche da un “quadro generale” della Segreteria di Stato; quello per i subalterni del Corpo non era fissato da nessuna norma valevole per tutto lo Stato, pertanto variava da provincia a provincia.

Il basso livello delle remunerazioni, quindi, era motivo per i dirigenti tecnici dell’amministrazione stradale, per essere indotti ad “arrotondare” le loro insufficienti entrate, in qualche modo non propriamente lecito: cosa questa che, del resto, avveniva puntualmente in tutte le branche della burocrazia pontificia. Il severo giudizio di un contemporaneo citava che, proprio in quella burocrazia, “lo ingegno era calcolato a nulla, o a delitto”; sembra, però, che fosse solo parzialmente applicabile al personale tecnico come quello del Corpo degli ingegneri, sulla cui capacità professionale parecchi scrittori dell’epoca esprimono un giudizio in genere buono, mentre, d’altra parte, non poche fonti manifestano forti riserve sulla loro integrità morale.

I CANTONIERI

Con il termine Cantoniere si indica la persona che svolge le mansioni di operaio, che abita generalmente in una “casa cantoniera” lungo la strada o la ferrovia, che ha il compito di sorvegliare, ovvero di effettuare piccole riparazioni su un tratto di strada a lui assegnato, detto “cantone”, con l’incarico di richiedere l’intervento di una struttura più complessa, una squadra o una un’unità operativa, dotata di mezzi e macchine, per lavori manutentori di maggiori dimensioni. Il cantone è un tratto di strada di 3-3,5 chilometri assegnato a un cantoniere, e la parola deriva dal provenzale “canton” (angolo, incrocio), già apparsa nel 1243, che individuava un tratto più o meno lungo di strada, o di un sentiero carreggiabile, di curve ad angolazione più o meno aperta.  Ma è durante il periodo delle guerre tra Impero e Regno di Francia, a partire dal 1562, che si può rinvenire per la prima volta la parola “cantonniér” (angolo di metallo) in alcuni documenti relativi alle guerre contro l’Inghilterra, Spagna e lo stesso Impero di Carlo V, con l’emanazione di provvedimenti specifici per il controllo capillare del territorio, e quindi stradale, ai fini essenzialmente militari. Ecco nascere, nei luoghi di passaggio di uomini e mezzi dell’esercito francese, diversi presìdi cui era demandato il controllo dei principali incroci, o di parti di importanti arterie di collegamento, dove il transito doveva essere assicurato tenendo in efficienza le strade sulle quali sarebbero passate le truppe armate che, impegnate in più fronti, dovevano avere capacità di movimento il più rapido possibile: la figura del “cantonnièr” (siamo intorno al 1628) era ufficialmente nata. Fino al secolo XVIII, la manutenzione delle strade dei vari Regni pre-unitari era, di solito, svolta dai forzati che, condannati a pene detentive di una certa entità, scontavano la loro carcerazione lavorando per le opere pubbliche dello Stato (strade, ponti, saline, costruzioni di pubblica utilità, ecc.). Ѐ certo che il cantoniere diventa figura nota e definita con il regio Editto del 13 aprile 1830, fermamente voluto dal re di Sardegna Carlo Felice, con il quale sono emanati provvedimenti per la costruzione e manutenzione delle strade; in tale normativa viene introdotto il termine “cantoniere”.

LE PREMESSE STORICHE

Per poter meglio collegare la figura del cantoniere nel contesto in cui è nato, si deve necessariamente fare un breve excursus che riguarda il Regno di Sardegna. Con il trattato dell’Aia del 1720, questo era diventato possedimento dei Savoia, che avevano lasciato il Regno di Sicilia, anche se a malincuore, ma potevano fregiarsi del titolo di Re di Sardegna fino all’unificazione italiana, nel 1861, dopo le vicende risorgimentali.

Il Re vittorio Amedeo III aveva dato un definitivo impulso all’organizzazione delle comunicazioni stradali del regno, fondando, tra l’altro, un’amministrazione autonoma detta “Azienda Ponti e Strade”. Non erano trascorsi più di vent’anni dalla nascita di detta Azienda, che le armate napoleoniche avevano determinato una nuova geografia europea, e il Regno Sabaudo si era ridotto entro i confini dell’isola mediterranea, nella quale era stata trasferita tutta l’amministrazione civile e militare, per gestire la sola terra rimasta in possesso dei Savoia.

Con grande sforzo economico, era stata iniziata la costruzione della strada (detta Gran Strada Reale), che oggi sommariamente coincide con la nuova arteria “Carlo Felice” S.S.131, dal nome del Sovrano che ne aveva preparato la realizzazione. Il tracciato, individuato come importante per le comunicazioni commerciali e militari già dai romani, si era rivelato di particolare rilievo per l’economia dell’isola. La carreggiabile si muoveva, con andamento verticale, da nord all’estremo limite meridionale, congiungendo le due città più grandi: Cagliari e Sassari, collegando anche i due maggiori porti: Porto Torres e Cagliari medesimo.

GIOVANNI ANTONIO CARBONAZZI E I CANTONIERI

Ѐ con l’arrivo in Sardegna dell’ingegnere Giovanni Antonio Carbonazzi, che determinate intuizioni sullo sviluppo delle comunicazioni stradali dell’isola avevano subito una concreta e definitiva accelerazione. La sua opera e la lungimiranza dei sovrani, Carlo Felice prima e Carlo Alberto poi, si sono concretizzati nell’emanazione di vari provvedimenti fondamentali, il primo nel 1823, e soprattutto l’Editto del 1830, da cui ha avuto origine tutta la legislazione successiva, e posteriore all’unificazione del Regno d’Italia. La figura istituzionale del Cantoniere (in Italia), del quale abbiamo notizia anche dal Lamarmora, quindi, ha avuto origine nel 1824 quando, proprio il Carbonazzi, in Sardegna, sulla base della sua esperienza e della frequentazione degli ambienti formativi tecnici francesi, ritiene di dover sostituire quel personale saltuario e poco affidabile, che fino ad allora era stato utilizzato, con dei “lavorieri fissi” del Genio Civile, dipendenti dall’Azienda Ponti e Strade del Regno di Sardegna.

COMPITI E MANSIONI

I cantonieri, quindi, vengono distribuiti sulla strada ogni 3-3,5 Km e guidati da un sottocapo che ha la sua squadra di 4/5 uomini; sono vestiti e ordinati militarmente, armati e forniti di strumenti per il lavoro; sono obbligati a mantenere in buono stato la tratta assegnata. Importanti appaiono alcuni articoli del predetto Editto, che riguardano il controllo delle strade sotto il profilo specificatamente poliziesco; da qui traspare la volontà di far coincidere nella persona del cantoniere, la funzioni di manutentore, controllore, ma anche di sanzionatore. Siamo alle origini del Corpo della futura Polizia Stradale, e gli viene riconosciuta l’attribuzione di pubblico ufficiale. Ancora oggi, gli attuali cantonieri, nelle funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, sono accomunati alla Polizia Stradale stessa, e agli organi preposti.

IL CAPO CANTONIERE

Figura interamente individuata dall’art. 86 del R.E.  del 1830, era il Capo Cantoniere, con capacità su specifiche conoscenze tecniche; sorvegliava i cantonieri, ne dirigeva i lavori e controllava l’intero tratto stradale assegnatogli. Tra le cose più intelligenti e lungimiranti riguardanti tali figure professionali, vi era che tutti i cantonieri dovessero risiedere nelle vicinanze, o provenire dagli abitati adiacenti alla strada in cui operavano; questo, insieme agli attestati obbligatori che dovevano essere rilasciati dalle competenti autorità, in ordine alla dirittura morale, robusto temperamento, saper leggere e scrivere, idoneità fisica. i cantonieri, ormai divenuti necessari in relazione alla grande quantità di strade costruite in tutta Italia, nel decennio 1865-1874 hanno avuto una disciplina definitiva e unitaria col R.D. 1921 del 31bmarzo del 1874; una serie di regole sancivano funzioni, gerarchie e modi di lavoro e, di fatto, l’intera vita di questi lavoratori salariati risultava condizionata dal tipo di professione che, da allora, avrebbe avuto una continuità nella storia della viabilità italiana. Nel corso degli anni, diverse leggi si sono susseguite in merito allo stato giuridico, economico, normativo e di tutela sindacale dei cantonieri, anche per adeguare la figura, i compiti e le attribuzioni di questi “sorveglianti della strada”, alle esigenze di vita e di servizio sulle arterie nazionali del tempo.

Non sono cambiate di molto, comunque, le prerogative del cantoniere che è rimasto, anche in epoca attuale, l’elemento più squisitamente tecnico per la tutela e manutenzione delle strade statali del Paese. E questo, è d’obbligo rilevarlo, in perfetta commistione e sintonia con l’altro organo, specificatamente deputato alla vigilanza e al controllo della rete viaria nazionale: la polizia Stradale.

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