Applicazione della disciplina in materia di armi alle sciabole degli Ufficiali e dei Marescialli ed allo spadino degli Allievi delle Accademie Militari.

3 Gennaio 2020
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La sciabolaIl Gabinetto del Ministro, condotti gli opportuni approfondimenti con il Ministero dell’Interno ha chiarito ogni dubbio in merito alla disciplina in oggetto.

In particolare, il Gabinetto del Ministro ha chiarito che i detentori di sciabole per Ufficiali e Marescialli e di spadini da Cadetto, siano essi in servizio o in congedo, ovvero loro eredi ed aventi causa, non sono vincolati dai contenuti dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 12112013, che impone ai detentori di “armi” di produrre all’ Autorità di pubblica sicurezza, qualora non abbiano già provveduto nei 6 anni precedenti, la certificazione medica di cui all’art. 35, settimo comma, del regio decreto n. 7731193 1 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.), prevista per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi
comuni da fuoco.Lo Spadino

È stato precisato, altresì, che deve essere denunciata all’Autorità di Pubblica Sicurezza soltanto la detenzione di sciabole e spadini ascrivibili alla categoria delle “armi bianche proprie”, in quanto muniti di punta acuminata e di filo tagliente (caratteristiche costruttive che ne subordinano l’acquisizione al possesso di una licenza di porto d’armi o di un nulla osta all’acquisto rilasciati dalla medesima Autorità di P .S.).

 Circolare di SME

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