Sempre legittima la difesa in casa o nei luoghi a essa equiparati. La legge inasprisce anche le pene su violazione di domicilio, furto in abitazione e scippo.

7 Febbraio 2019
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Articolo tratto dalla rivista “Fiamme d’Oro” dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, Anno XLV n. 4 ottobre – dicembre 2018

di Giulia Fioravanti, avvocato.

Discussione alla camera

Discussione alla camera

Sappiamo tutti che la legittima difesa è una causa di non punibilità dell’azione criminosa, intervenendo quale “causa scriminante” nel momento in cui si debba difendere la vita o i beni propri o di altri da una minaccia attuale e ingiusta. Ricordiamo anche che, nel quadro normativo attuale, essa si può invocare solo in determinate circostanze e dentro i limiti disegnati dalla legge. Per avvalersi della legittima difesa, infatti, è necessario che l’azione di difesa sia proporzionata all’offesa minacciata, ossia non si ecceda nella reazione nel momento in cui si manifesta il pericolo di aggressione. In quest’ultimo caso, quando cioè la difesa sia eccessiva rispetto all’offesa, si parla di eccesso colposo di legittima difesa. A tal riguardo, l’articolo 55 del Codice Penale stabilisce che, quando si travalicano i limiti di proporzionalità, si applicano le disposizioni riguardanti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. Il soggetto che ha commesso il fatto dovrà dunque dimostrare di aver agito in conformità a quanto previsto dalla scriminante. La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice, il quale terrà conto della presenza o meno delle circostanze previste dalla legge, quali il pericolo attuale e la proporzione tra difesa e offesa.

LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE

La disciplina della legittima difesa è contenuta nell’articolo 52 del Codice Penale. Dal 2006 con l’introduzione del secondo e terzo comma, si è arrivati alla legge sulla legittima difesa domiciliare. È stato cioè disciplinato il caso in cui ci si debba difendere all’interno della propria abitazione, con riferimento alla violazione di domicilio prevista dall’articolo 614 del Codice Penale; in questo caso, è consentito il ricorso ad “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa propria o altrui o dei propri o altrui beni. Per quanto riguarda la legittima difesa di beni patrimoniali, la scriminante opera solo se, sussistendo il pericolo di aggressione, il reo non abbia desistito dall’azione illecita. Nell’ambito del diritto civile, invece, l’articolo 2044 del Codice Civile stabilisce che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri, in pratica rinviando implicitamente a quanto disposto dalla legittima difesa in ambito penale. In realtà le differenze tra la disciplina della legittima difesa in ambito civile rispetto a quella in ambito penale sono molte. Infatti, potrebbe anche accadere che, per uno stesso fatto, operi da un lato la scriminante in sede penale, ma scatti l’obbligo di risarcimento in sede civile, costituendo illecito per l’autore del fatto.

DIFENDERSI È SEMPRE LEGITTIMO

Arrivando ora al disegno di legge all’esame della Camera dei Deputati, dopo essere passato in Senato, questo interviene sul comma 2 del su citato articolo 52, stabilendo che per la legittima difesa sussiste sempre il rapporto di proporzionalità tra difesa ed offesa. Viene anche introdotto un ulteriore comma all’articolo, con il quale si reputa sempre in stato di legittima difesa chi, all’interno del domicilio o nei luoghi ad esso equiparati (quali l’ufficio o la sede di un’attività commerciale o imprenditoriale), respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.

Il disegno di legge interviene poi in tema della legittima difesa domiciliare, aggiungendo un ulteriore comma all’articolo 55 del Codice Penale, con il quale si esclude la punibilità di chi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, scaturendo da situazione di pericolo, commette il fatto per tutelare la propria o altrui incolumità. Si rammenta che la minorata difesa ricorre quando chi commette il fatto agisce approfittando “di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

NESSUN RISARCIMENTO IN SEDE CIVILE

Il disegno di legge interviene anche sul già citato articolo 2044 del Codice Civile, stabilendo che la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa, in ogni caso, quando ricorre la legittima difesa. Chi ha commesso il falso, se assolto in sede penale, non dovrà risarcire in nessun caso il danno in sede civile. In caso di eccesso colposo, in base al nuovo comma dell’articolo 2044, al danneggiato è riconosciuta una indennità stabilita dal giudice secondo il suo equo apprezzamento. Il disegno di legge, inoltre, inasprisce le pene di altri reati, quale la violazione di domicilio, il furto in abitazione e il furto con strappo. Diverse interpretazioni si sono succedute in questi anni sull’applicazione della legittima difesa, lasciando al libero apprezzamento del giudice la decisione sull’operatività o meno di tale scriminante. L’attuale disegno di legge stabilisce, con più precisione, quando tale causa di giustificazione sicuramente opera, lasciando minori spazi interpretativi. L’intenzione del legislatore è senz’altro quella di risolvere i problemi di interpretazione sulla proporzionalità tra la difesa e offesa; si pensi ad esempio al caso della determinazione della responsabilità penale o meno di chi spara al malintenzionato introdottosi furtivamente dentro la propria abitazione. Solamente nella prassi si vedrà se suddetta intenzione legislativa avrà buon esito, dato che la difficoltà dell’istituto della legittima difesa sta proprio nell’inquadrare normativamente ogni singolo caso concreto.

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