PERSONALE COMANDATO NELLE MISSIONI ONU. BENEFICI COMBATTENTISTICI: NON SI PUO’ PROMETTERE OGGI QUELLO CHE NON GLI DAI DOMANI. Lettera aperta al Capo di Stato Maggiore della Difesa.

28 Novembre 2015
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Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa,

 sono del “decimo” e consulente giuridico/amministrativo di alcuni sodalizi con le stellette.

In tale veste mi propongo alla Sua autorevole attenzione.

Il personale comandato alle missioni ONU ritiene, ai sensi della legge n.  1746  del  1962 a giusto o a torto, di essere destinatario di benefici patrimoniali che incidono sull’anzianità ai fini del trattamento economico di attività e previdenziale.

Al termine di tale servizio, ahimè, tali benefici vengono negati. Salvo successivamente ottenere un riconoscimento, dopo un ricorso giurisdizionale alla Corte dei Conti.

Alla luce di quanto precede  numerose sono le richieste intese a conoscere quali siano i diritti patrimoniali spettanti a seguito del servizio prestato nella zone di intervento ONU.

Stante l’attuale non chiara situazione, a tutela degli interessi economici, non resta che suggerire un ricorso giurisdizionale, atteso che i benefici maturati e richiesti influirebbero sulla speranza di vita del ricorrente, del coniuge superstite e degli eredi aventi titolo.

A seguito di una diversa interpretazione delle norme in vigore per quanto in oggetto, è in atto un conflitto tra i poteri della giustizia amministrativa dello Stato.  Precisamente tra i Tribunali Amministrativi  Regionali ed il Consiglio di Stato.

Il TAR  Friuli Venezia Giulia con Ordinanza n. 74 in data 12 febbraio 2015 ha disposto l’invio degli atti alla Corte Costituzionale per un parere difforme espresso dal Consiglio di Stato a proposito dei benefici combattentistici significando che con sentenza n. 5172 del 2014  ha annullato la sentenza 450 del 2014 del Tar Friuli Venezia Giulia e la sentenza 1168/2014 del TAR Lombardia affermando che l’interpretazione corretta della legge  n.  1746  del  1962,  articolo unico, limita il beneficio  della  super  valutazione  prevista  dalla legge  n.  390  del  1950  solamente  alle  campagne  di  guerra  del 1940-1945.

La citata sentenza costituisce in materia “diritto vivente” o giurisprudenza che dir si voglia.

Inoltre il Tribunale adito ha sollevato d’ufficio la  questione  di  costituzionalità  dell’articolo unico della legge n. 1746 del  1962  interpretato,  alla  luce  della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle  campagne  della seconda guerra mondiale.

Invero, l’attività svolta dai  militari  italiani  per  conto dell’ONU nelle cosiddette missioni  di  pace  o  equiparate  si  deve considerare, per le concrete modalità  e  i  rischi  anche  mortali, equivalente a una campagna di guerra vera  e  propria,  anche  se  le finalità sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare  la pace.

La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle  sole  attività  belliche   della   seconda   guerra   mondiale costituirebbe   una   disparità   di   trattamento    in    situazioni sostanzialmente, identiche,  e  quindi  si  pone  in  violazione  del principio  di  eguaglianza  sostanziale  di  cui  all’art.  3   della nostra Costituzione

Peraltro alcuni Tribunali Amministrativi  Regionali  pronunciandosi  su identiche

questioni hanno riconosciuto, ai ricorrenti, il  beneficio  richiesto;  tra questi il TAR del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza  n.  450  del 2014 e il TAR Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014.

Si verifica l’assurdo che i benefici combattentistici vengono negati al personale in servizio (scatti e classi ancorché sospesi) e riconosciuti, a titolo di anzianità e indennità di buonuscita,   allo stesso personale quando è  collocato in quiescenza. Atteso che l’articolo unico della legge 1746/1962 recita:

“Al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone di intervento, sono estesi i benefici previsti dalla norme in favore dei combattenti.

Le zone intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore Difesa.”

Con la citata legge il legislatore, ha voluto riconoscere, oltre alle onorificenze, anche un beneficio patrimoniale al personale impiegato in zone ad alto rischio. Personale che porterà nel corpo, nella mente e nel cuore i segni ed il ricordo per aver operato e vissuto, quale portatore di pace,  lunghi periodi lontani dalle cose più care e non si comprende il perché di una interpretazione restrittiva, intesa a limitare il beneficio di cui si tratta, solo quando quel personale viene collocato in quiescenza.

A parere di chi scrive la lettera dell’articolo estende i benefici a tutto il personale sia in servizio che in quiescenza e non discrimina i benefici da attribuire al personale in quiescenza da quelli da attribuire a quello in servizio.

Invece sembrerebbe che il servizio prestato nelle zone di intervento, è da ritenersi equiparato solo agli effetti pensionistici al servizio di guerra. Da qui la trasmissione degli atti alla Consulta da parte del TAR Friuli Venezia Giulia.

Nell’intento di evitare un massiccio contenzioso sarebbe opportuna una direttiva chiarificatrice atteso  che la citata legge,  attribuisce al “solo” Capo di Stato Maggiore della Difesa  “e non ad altri” la determinazione delle zone di intervento riconosciuti ai fini dell’attribuzione dei benefici conseguenti.

Spero mi vorrà onorare di una Sua autorevole risposta ed in attesa gradisca i miei devoti ossequi.

Torino, 24 ottobre 2015

Gen. Vincenzo Ruggieri

enzoruggieri@alice.it

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