PEREQUAZIONI PENSIONI DALL’1.1.2015

23 Gennaio 2015
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Nell’intento di chiarire perplessità ed eludere interessate presentazioni, – sulla base di fonti internet – ritengo opportuno sintetizzare la normativa relativa alle perequazioni delle pensioni in godimento, prevista per il 2015, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2/12/2014 ove è stato pubblicato il decreto 20/11/2014, avente per oggetto, appunto, la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2014 e il valore definitivo per l’anno 2013 che vengono applicate nel 2015.

Il provvedimento consta di tre articoli, che prevedono:

  •   il primo, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione per l’anno 2013 sia determinata in misura pari a +1,1% dal 1° gennaio 2014. Poiché il valore di previsione per tale anno è stato pari a +1,20% e quindi superiore di +0,10%, ciò comporterà una riduzione di quanto percepito con il recupero della differenza;
  •  il secondo, che la stessa percentuale di variazione per l’anno 2014 sia determinata in misura pari a +0,3% dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

In virtù di quanto previsto nella Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 483), il suddetto incremento sarà applicato sui trattamenti pensionistici come segue:

–    al 100% (0,30%), sulle pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo Inps (€ 500,88 per il 2014);

–    al 95% (0,285%), sulle pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo Inps;

–    al 75% (0,225%), sulle pensioni di importo fino a 5 volte il trattamento minimo Inps;

–   al 50% (0,15%), sulle pensioni d’importo oltre 6 volte il trattamento minimo Inps;

  •  il terzo, che precisa come le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale (per chi è stato collocato in quiescenza ante 31.12.1995) di cui alla legge 27/5/59, n. 324, e successive modificazioni, vanno determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Come infine è stato illustrato lo scorso anno, gli importi delle pensioni relativi ai mesi di gennaio e febbraio,  risulteranno maggiorati in virtù, non di aumenti, ma per le omesse trattenute fiscali relative alle addizionali regionali e comunali, che saranno ripristinate – speriamo almeno nella stessa misura –  nel prossimo mese di marzo.

Vincenzo Ruggieri

 

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