Pensioni d’oro. Rimborso contributo di solidarietà e/o di perequazione‏

16 Luglio 2013
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Ad agosto, con molta probabilità l’INPS  darà corso ai rimborsi del contributo di cui all’oggetto.

Contributo ritenuto, come noto, “incostituzionale” dalla Consulta.

L’INPS, con messaggio  n. 11243,  indirizzato alle proprie strutture sospende il prelievo  e fissa un calendario per i rimborso. Ovviamente in base alle disponibilità finanziarie.

Sarà quindi ripristinato l’importo dovuto al lordo della precedente trattenuta e contemporaneamente verrà operato il conguaglio fiscale.

Le scadenze sono diverse e calendarizzate a seconda dell’Ente previdenziale di appartenenza (ex INPDAP, ENPALS ecc.).

Si aprono tuttavia due scenari:

  1. Ripristino   della pensione senza trattenuta e rimborso arretrati  con conguaglio fiscale delle stesse per ricorrenti vittoriosi;
  2. Ripristino della pensione senza trattenuta dalla data di deposito della sentenza, senza arretrati e senza conguaglio per i non ricorrenti. Per questa ultima ipotesi  occorre aver fede nella “bontà” dell’Ente previdenziale.

Del pronunciamento della Consulta tuttavia, il Governo ne dovrà tenere conto se davvero pensa a nuovi  interventi sulle pensioni più alte. Cosiddette d’oro.

 

Stralcio del messaggio INPS:

OGGETTO: pronuncia di incostituzionalità del contributo di perequazione di cui all’articolo 18, comma 22 bis 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. .cui sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro. Rideterminazione degli importi di pensione e restituzione del contributo.

…….

Gestione ex INPDAP

La trattenuta per contributo di perequazione viene sospesa dalla rata di luglio 2013.

Pertanto sulla rata di luglio 2013 si provvede:

–      a ripristinare il pagamento senza il contributo;

–      a rideterminare la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile.

Sulla mensilità di agosto saranno restituite le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013, che verranno tassate:

  • con tassazione ad aliquota massima nel caso di titolari di unica prestazione;
  • con tassazione ad aliquota proporzionale nel caso di titolari di plurime prestazioni pensionistiche.

 Poiché la refusione dei suindicati importi di pensione sarà attivata centralmente, gli operatori di sede dovranno astenersi dall’effettuare lavorazioni a livello locale, finalizzate alla restituzione delle ritenute in parola.

 Casellario Pensioni

Il Casellario Pensioni ha provveduto a rideterminare gli imponibili senza il contributo di perequazione.

La consueta elaborazione per tassazione unificata e perequazione cumulata, effettata nel corso del mese di giugno, è stata effettuata senza l’applicazione del contributo.

Enzo Ruggieri

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