L’AQUILA – SMALTIMENTO RIFIUTI E MACERIE

27 Marzo 2012
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Nuova Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

Il rifiuto, ai sensi dell’art. 183, D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, è “Qualsiasi sostanza od oggetto […] di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi […]”.
Il problema relativo a come gestire i rifiuti ed alla relativa “politica” ambientale, è annoso e da sempre investe l’umanità intera, a partire dagli uomini primitivi. D’altronde, la Terra è un sistema chiuso in cui quello che entra resta!
Gestire i rifiuti prodotti dall’attività umana significa seguirli dal momento in cui gli stessi si producono fino alla loro sorte finale, passando per la raccolta, il trasporto, il trattamento (cioè riciclaggio e/o smaltimento) ed anche il riutilizzo dei materiali di scarto, con lo scopo ultimo di ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente e quindi sull’uomo.
La strategia d’azione comunitaria in materia ha largamente ispirato la normativa italiana che, nonostante il proliferare di disposizioni, può ricondursi, semplificando, a due capisaldi, il cosiddetto Decreto Ronchi (D. Lgs. 22/97), oggi abrogato e sostituito dalla parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Il principio ispiratore, alla base di tutte le politiche di gestione rifiuti, è quello di prevenire la formazione dei rifiuti e di ridurne la pericolosità.
Calando questa breve introduzione nello specifico del caso aquilano, ci troviamo di fronte ad una situazione icto oculi ben più complessa. A seguito del sisma del 2009, infatti, oltre alla gestione dei rifiuti che potremmo definire “ordinaria” si è aggiunto il problema della gestione delle macerie.
Con Ordinanza n° 4014 dello scorso 23 marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha apportato correzioni e modifiche alle precedenti Ordinanze in materia di rifiuti da macerie ed al loro smaltimento.
L’art. 1 dispone che le macerie derivanti “da edifici pubblici e privati, da attività di demolizione o abbattimento nonché da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione” siano gestite dai Comuni. A tal proposito, agevola la realizzazione di aree pubbliche in cui conferire i materiali per tutta la durata dello stato di emergenza.
Viene prevista la raccolta selettiva, cioè un’attività di “selezione” delle macerie, raggruppando i rifiuti derivanti da esse in categorie omogenee in modo da favorire lo smaltimento, ma soprattutto l’eventuale riutilizzo dei rifiuti da macerie.
E’ previsto il riutilizzo in particolare di tutti gli elementi recuperabili (quali coppi, mattoni, ceramiche e tutto ciò che può rivestire un interesse di tipo architettonico, artistico e storico) i quali vengono classificati come “non rifiuto”. In tale categoria vengono fatti rientrare anche “elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni”.
L’attività di trasporto di tali rifiuti è svolta dai Vigili del Fuoco, FF.AA. ed ASM spa.
L’Ordinanza costituisce inoltre un Comitato di indirizzo, presieduto dal Sindaco dell’Aquila, che “di intesa con il Soggetto attuatore e sulla base di progetti piani e proposte presentati dai comuni, predispone ed approva (il grassetto è del redattore) il piano di gestione delle macerie”, piano che viene poi attuato dal Commissario delegato per il tramite del Soggetto attuatore.
Importante è la rilevanza conferita alla comunicazione delle informazioni, finalizzata a garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti da interventi privati, comunicazione per la quale bisognerà seguire le modalità che il Commissario delegato è tenuto a definire.
Viene inoltre prorogato il termine relativo all’occupazione temporanea del sito “ex Teges” fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2012.
Interessante appare il contenuto dell’art. 4.
Nella realizzazione di opere o interventi da parte di P.A. in Abruzzo bisogna assicurare che vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo le necessarie operazioni di recupero così come nella realizzazione di argini. Peraltro “gli aggregati riciclati […] cessano dalla qualifica di rifiuto” purchè in presenza di caratteristiche conformi ai dettati normativi in materia ambientale.
Infine, al fine di velocizzare il processo ricostruttivo, l’Ordinanza dispone che si proceda con somma urgenza alla realizzazione di siti temporanei per il deposito e lavorazione delle macerie.  

Francesca Bocchi

 

 

 

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