Notiziario Giuridico – Amministrativo Gruppo ANUPSA di Torino

2 Ottobre 2011
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A CURA DEL GEN. VINCENZO RUGGIERI

I soci ANUPSA che necessitano di ulteriori delucidazioni possono rivolgersi ai propri gruppi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 luglio 2011).

Interpretazione autentica in merito alle variazioni dell’indennità integrativa speciale al raggiungimento dell’età pensionabile (art. 18, commi 6-9).

Il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 chiarendo che le percentuali di incremento della indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota della indennità medesima effettivamente spettante in proporzione alla anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio. Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data del 6 luglio 2011, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (art. 18, comma 3).

Per gli anni 2012 e 2013, è modificata la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento. E’ previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito
dall’importo corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps incrementato della quota di perequazione, l’aumento è attribuito fino a concorrenza di tale limite perequato. Nulla è per il resto innovato.

Nota: minimo INPS mensile anno 2011 € 595,66.

Pensioni di reversibilità (art. 18, comma 5).

Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. In tal caso la riduzione dell’aliquota di riversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

In relazione a quanto precede è stato rivolto all’INPDAP il seguente quesito:

“Con nota operativa n.27 in data 21 luglio 2011 al punto 3.3. (Pensioni di reversibilità – art. 18) prevede che le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1.1.2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad una età superiore a 70 anni con una differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. Allo scopo di dirimere alcune perplessità sarà gradito conoscere se la norma riguarda anche matrimoni già celebrati alla data di entrata in vigore della legge.

L’INPDAP di Torino 2 ha così risposto.

La nota operativa 27 del 21/07/2011, al punto 3.3 indica: Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.

La normativa riguarda le pensioni di reversibilità aventi decorrenza 01/01/2012, e non prende a riferimento la data di celebrazione del matrimonio, che quindi può essere stato celebrato anche in data antecedente la data di entrata in vigore della legge. In ogni caso non sono ancora pervenute le circolari applicative al riguardo, pertanto si resta in attesa di disposizioni in merito.

UFFICIO URP TORINO 2

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