Come noto la Legge 335/1995 ha previsto un limite al cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario.
In particolare la percentuale di reversibilità è ridotta a seconda se il soggetto ha redditi superiori a tre, quattro o cinque volte il cosiddetto minimo INPS.
In seguito agli incrementi perequativi delle pensioni, sono stati rivalutati anche i nuovi importi della fasce di reddito previste dalla nota tabella “F” annessa alla L. 335/1995.
Sulla base dell’incremento ISTAT, anche l’ammontare della pensione minima è stata elevata da € 481,00 a € 495,43 al mese (annuo € 6.440,59).
Pertanto nell’anno 2013 la pensione di reversibilità, già ridotta del 40%, subirà le seguenti ulteriori riduzioni :
– fino a € 19.321,77                                             nessuna riduzione;
– oltre  €  19.321,77  fino a  €  25.762,36                     25%
– oltre  €  25.762,36  fino a  €  32.202,95                     40%
– oltre  €  32.202,95                                                      50%
Nella circostanza si precisa che le citate riduzioni non si applicano alle pensioni di reversibilità tabellari (militari di leva ed equiparati).
Vincenzo Ruggieri



