Decreto Sicurezza, arriva il bis.

23 Novembre 2019
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Catturadi Giulia Fioravanti, avvocato 

tratto dalla rivista trimestrale Fiamme d’ORO, giugno settembre 2019

Scopriamo in dettaglio cosa contiene il Decreto che ha infiammato l’estate di italiani e stranieri.

Dopo il Decreto sicurezza, arrivato in questa calda estate 2019 il Decreto sicurezza bis, ormai legge, che stavolta interviene principalmente sul contrasto all’immigrazione clandestina (sono per esempio previsti fondi per la cooperazione tra Stati al fine di favorire i rimpatri degli stranieri irregolari), dispone nuove misure in materia di sicurezza e ordine pubblico (prevedendo tra l’altro l’inasprimento delle pene per i delitti commessi durante le manifestazioni in luogo pubblico e sportive), ma anche aumenti di pena per reati contro il pubblico ufficiale.

BLOCCO DELLE NAVI Il Decreto bis prevede che il Ministro degli Interni, di concerto con i Ministri dei Trasporti e della Difesa, “nel rispetto delle norme internazionali dell’Italia”, possa limitare o vietare l’ingresso, il transito e la sosta in mare italiano di navi ‘per motivi di ordine e sicurezza” ; oppure quando si violi la normativa contro l’immigrazione irregolare. Tale norma ha il chiaro scopo di impedire ondate migratorie sul nostro territorio in violazione delle leggi italiane sull’immigrazione, c per tale motivo è stata introdotta considerando tale intervento “necessario, indifferibile e urgente in considerazione dell’evidenza che gli scenari politici internazionali possono rischiare di riaccendere l’ipotesi di nuove ondate di migrazione”.

Dicevamo di questa calda estate, durante la qualc abbiamo visto navi ferme in mare con i migranti a bordo e polemiche a non finire a riva. Questo perché il DCcreto limita o vieta l’ingresso di alcune navi; la violazione di tale disposizione comporta su disposizione del Prefetto, oltre alla confisca dell’imbarcazione che entri in acque territoriali malgrado il divieto, anche una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1 5()mila euro a un massimo di 1 milione di euro. Viene considerato responsabile dcll ‘illccito il comandante della nave, mentre, a differenza di quanto precedentemente previsto, armatore e proprietario della nave risponderanno del pagamento in solido solo nel caso in cui il comandante non sia adempiente, chiaramente con il diritto di rivalsa nei confronti dcl responsabile.

MODIFICHE AL CODICE PROCEDURA PENALE

Si apre a questo punto lo scenario della possibile responsabilità pcnalc qualora tale illecito amministrativo prefiguri ipotesi di reato, quale il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Come inizialmente accennato, il Decreto si concentra molto sul contrasto all’immigrazione irregolare: in tema di favoreggiamento di quest’ultima, viene modificato l’art. 51 del Codice di procedura penale, prevedendo la possibilità di estendere le indagini della Procura distrettuale anche alle fattispecie associative realizzate per commettere il reato di favoreggiamento semplice, e non solo per quello aggravato. A tale scopo, anche per il contrasto ai tQnomeni di favoreggiamento, vengono stanziati fondi per il potenziamento delle attività di polizia sotto copefiura.

NUOVE NORME ORDINE PUBBLICO

Il Decreto interviene anche in tema di sicurezza e ordine pubblico. Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietato rendersi irriconoscibili (per cscmpio, utilizzando caschi protettivi): la violazione comporta una pena da 2 a 3 anni e un’ammenda da 2mila a 6mila euro (pena inasprita rispetto a quanto previsto precedentemente). Tale inasprimento di pena viene sancito anche per tutta una scric di reati realizzati nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali “devastazione e saccheggio”, “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”, “resistenza a un pubblico ufficiale”. Rcsta, chiaramente, ferma la responsabilità di chiunque distrugga, deteriori cose mobili o immobili, venendo punito per questo con la reclusione da uno a cinquc anni e con la possibilità di arresto in flagranza di reato.

PENE PIÙ SEVERE PER OLTRAGGIO

Inasprimento di pena anche per il reato di “oltraggio a pubblico ufficiale” e “oltraggio a magistrato in pubblica udienza Previsto poi l’arresto in flagranza differita, ossia non oltre le 48 ore dalla commissione del fatto, nel caso in cui non si possa procedere immediatamente all’arresto per i reati commessi durante manifestazioni sportive e in occasioni pubbliche.

Il decreto prevede poi che si escluda la particolare tenuità del fatto per i delitti di violenza, di minaccia, di resistenza e di oltraggio a un pubblico ufficiale.

LE CRITICHE…

Non sono poche le critiche che si sono susseguite da più parti su tale decreto, facendo notare come soprattutto i provvedimenti sull’immigrazione clandestina siano eccessivi e a rischio di incostituzionalità. Inoltre, è stato contestato lo strumento del decreto legge per la previsione di tali disposizioni, mancando secondo alcuni punti di vista l’elemento dell ‘urgenza, essendo gli sbarchi di immigrati a oggi diminuiti. ln tema di immigrazione poi, il fatto che il decreto esordisca attribuendo al Ministro dell ‘Interno il divieto degli sbarchi quando si violino le disposizioni sull’immigrazione irregolare, sembra non tenere conto delle numerosi Convenzioni, tra le quali quelle internazionali che assicurano gli sbarchi nel primo “porto sicuro” in casi di emergenza. Trattandosi tra l’altro di richiedenti asilo, non si comprende come vengano violate le norme italiane sull’immigrazione. Critiche sono emerse anche sull ‘aggravamento delle pene per i reati contro il pubblico ufficiale durante le manifestazioni in luogo pubblico, come se tale inasprimento vada in qualche modo a comprimere la libertà di manifestare.

... E l DUBBI

Solo il tempo potrà chiarire se saranno realmente attuabili le disposizioni contenute nel Decreto sicurezza bis, soprattutto in tema di immigrazione, dal momento che appare davvero opinabile come sia davvero possibile gestire come previsto gli sbarchi di immigrati nei nostri porti, anche in casi di emergenza e comunque non tenendo nel debito conto di tutto quanto da tempo dispone la normativa internazionale, e non da ultima la nostra Costituzione che a quest’ultima si conforma.

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