IN PENSIONE DURANTE IL BLOCCO RETRIBUTIVO .

12 Maggio 2019
By

Vincenzo Ruggieri

INPSQuanto segue allo scopo di fornire chiarimenti sul blocco stipendiale in titolo in quanto alcuni ufficiali e sottufficiali nella posizione di ausiliaria, ritengono, a ragione, di essere stati penalizzati perché il trattamento di quiescenza è stato determinato senza il calcolo delle classi e scatti maturati per effetto del blocco.

Per quanto precede ed allo scopo di eliminare i lamentati dubbi si rende necessario fornire in termini elementari accessibili anche alla casalinga di Voghera.

La base pensionabile degli ufficiali delle forze armate e dei corpi militarizzati – per effetto del blocco degli aumenti retributivi nel pubblico impiego sancito dall’art. 9, comma 21, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010 per gli anni 2011-2014 (poi prorogato sino al 31 dicembre 2015) – è stata calcolata senza considerare l’intero servizio effettivamente prestato ma secondo la posizione professionale “cristallizzata” al momento immediatamente precedente al blocco. Dunque, per quel periodo, nessun adeguamento retributivo è stato attribuito, con conseguenti irreversibili effetti negativi sulle posizioni soggettive degli ufficiali e sottufficiali in congedo.

Considerata l’inerzia comportamentale del Centro Amministrativo dell’Esercito e la mancanza generalizzata di una normativa successiva al blocco, diversi ufficiali hanno promosso giudizi dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti competente per territorio, per lamentare l’irragionevole attribuzione di un trattamento pensionistico che, erroneamente, non tiene conto degli incrementi stipendiali e delle progressioni di carriera maturati durante il blocco retributivo.

Come è noto, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare che – al ricorrere di particolari condizioni di crisi finanziaria – il legislatore può adottare interventi che incidono sul trattamento economico dei pubblici dipendenti; tuttavia, “ciò solo a condizione che i sacrifici imposti abbiano carattere eccezionale, non arbitrario e temporalmente limitato”. La misura imposta ai danni dei ricorrenti, al contrario, si pone in aperto contrasto con tali principi: infatti, se è vero che le disposizioni contestate hanno comportato un sacrificio temporaneo sul trattamento retributivo spettante agli stessi, è altrettanto vero che – al contrario – gli effetti sul trattamento pensionistico risultino, di fatto, permanenti, ingiusti e, pertanto, costituzionalmente illegittimi.

Ulteriore profilo critico della normativa, anch’esso oggetto di ricorso, è la manifesta violazione del divieto di discriminazione ex art. 3 Cost., nella parte in cui la misura contestata provoca effetti deteriori esclusivamente in relazione ai soggetti collocati in quiescenza durante il blocco retributivo e per quelli cessati dal servizio dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 (per effetto del d.lgs. n. 94/2017), mentre nessun effetto produce sui soggetti cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 2018.

A seguito dei citati ricorsi giurisdizionali, con sentenza 210/2018 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria e con sentenza in data 21 settembre 2019 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale della Lombardia hanno integralmente accolto le istanze di ricalcolo della pensione, “evitando danni ingiusti e permanenti grazie ad un’applicazione costituzionalmente orientata delle norme”.

Stante il noto divieto dell’estensione del giudicato (Legge Prodi) le citate sentenze sono ad personam e non estensibili ai casi analoghi.

Va da sé che occorrerebbe promuovere ricorso giurisdizionale alla Corte dei Conti regionale di residenza del ricorrente.

Tuttavia, in alternativa si potrebbe “sperimentare” il ricorso in “autotutela” (che in sostanza sarebbe come invocare l’estensione del giudicato) che potrebbe essere accolto onde evitare oneri di spesa alla Pubblica Amministrazione certamente soccombente. Nella malaugurata, ma prevedibile ipotesi di rigetto, il ricorso giurisdizionale alla competente Corte dei Conti sarebbe inevitabile.

Si riporta di seguito il facsimile del “RICORSO IN AUTOTUTELA”.

AL CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO

DELL’ESERCITO

Via Sforza n. 17

00184 ROMA

e-mail: cna@esercito.difesa.it

 

OGGETTO: Istanza per l’attivazione del procedimento di autotutela  per l’annullamento/modifica del  Decreto n. _______ in data ______________ relativo alla determinazione e calcolo della pensione del________________________per mancato computo ai fini pensionistici delle classi e scatti maturati durante il periodo per effetto del blocco degli aumenti retributivi nel pubblico impiego sancito dall’art. 9, comma 21, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010 per gli anni 2011-2014 (poi prorogato sino al 31 dicembre 2015)

 

Il  sottoscritto __________  nato a_________ il  ____________C.F.__________________residente a________________Via_______n.________quale destinatario del provvedimento di cui al decreto n. _______________in data _______________________________ di cui ne chiede l’annullamento  o in alternativa la rettifica in quanto presenta evidenti illegittimità laddove il quantum della pensione viene determinato senza l’attribuzione delle classi e scatti stipendiali  bloccati per effetto  del blocco degli aumenti retributivi nel pubblico impiego sancito dall’art. 9, comma 21, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010 per gli anni 2011-2014 (poi prorogato sino al 31 dicembre 2015) – è stata calcolata senza considerare l’intero servizio effettivamente prestato ma secondo la posizione professionale “cristallizzata” al momento immediatamente precedente al blocco. Dunque, per quel periodo, nessun adeguamento retributivo, con conseguenti irreversibili effetti negativi sulle posizioni soggettive degli ufficiali in congedo.

Con sentenza del 21 settembre 2018, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria ha integralmente accolto la domanda di ricalcolo della pensione presentata dallo Studio S&P nell’interesse di un Colonnello della Guardia di Finanza. Secondo l’avvocato Saccucci sono stati “evitati danni ingiusti e permanenti grazie ad un’applicazione costituzionalmente orientata delle norme”, configurerebbe una protrazione ad infinitum del blocco retributivo e, pertanto, una manifesta violazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in particolare nelle sentenze n. 304/2013, n. 310/2013 e n. 154/2014 con specifico riferimento alla legittimità costituzionale di tale blocco.

APPARE apodittico a giudizio del sottoscritto che l’atto in titolo sia illegittimo per la suesposte ragioni per cui chiede l’avvio del procedimento di autotutela finalizzato all’ANNULAMENTO O RETTIFICA del più volte citato decreto.

 

A supporto di quanto dichiarato richiama la sentenza n. 210/2018 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale della Calabria e la sentenza in data 21 settembre 2019 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale della Lombardia.

 

Salvis iuribus.

 _________,_______________

                                                                                                                 IN FEDE

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