INDEBITI PENSIONISTICI – ART. 2033 DEL CC E SENTENZA 7/2011/QM DELLA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

27 Dicembre 2011
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Un pensionato o pubblico dipendente può essere chiamato a restituire
quanto indebitamente percepito, non per sua esplicito comportamento, ma per
colpa dell’Amministrazione, somme considerevoli che possono stravolgere la
tranquillità, in particolare per un pensionato avanti con l’età.

Sull’indebito pensionistico due le scuole di pensiero. Una favorevole all’obbligatorietà del recupero. L’altra contraria allorché sia trascorso un irragionevole periodo di tempo rispetto alla emanazione del decreto definitivo di pensione. Soccorrono in questa ultima ipotesi la nota legge 241/1990  e la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte del Conti 7/QM del 7 agosto 2007 che ha interpretato il disposto dell’art. 162 del DPR n. 1092/21973 alla luce della disciplina introdotta con la citata legge 241/1990.
Con la presente analisi cercherò, con termini per quanto possibile domestici, di offrire ai lettori ed a ricorrenti alcuni spunti intesi ad avvalorare la tesi a loro favorevole.
Andiamo per ordine.
Indebito oggettivo: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere indietro quanto corrisposto indebitamente ciò che ha pagato ….. Così si esprime il Codice Civile  approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942 anno XX Era Fascista, n. 262 firmato da Vittorio Emanuele e controfirmato da Mussolini e Grandi dove, Mussolini era Capo del Governo e Grandi Ministro della Giustizia. A tale principio si ispira la sentenza del Consiglio di Stato – IV Sez. n. 293 in data 4 febbraio 2008. “Il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile”. La sentenza non lascia margini di manovra e si abbatte inesorabilmente, come la scure, sulla retribuzione di una dipendente della Pubblica Istruzione. Il caso è meritevole di approfondimento. Ha origine a seguito di un addebito elevato con decreto in data 26 settembre 1996 della Direzione Provinciale del Tesoro di Caserta con cui è disposto il recupero delle maggiori somme pari a € 3.739,027 (tremilasettecentotrentanove/27) corrisposte e non dovute, ad una dipendente della Pubblica Istruzione dal periodo 1.7.1988 al 31.8.2004. Dopo sedici anni la PubblicaAmministrazione si accorge che le attribuzioni stipendiali, prima e pensionistiche poi, disposte con formali provvedimenti, sono errate e ne decide il recupero. L’Alto Consesso, ispirandosi alla citata norma di mussoliniana memoria, con espressioni che avrebbero fatto impallidire lo stesso Benito, precisa che “la doverosità del recupero esclude che l’Amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo invece sufficiente che siano indicate le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte, neppure, quando intervenga a lunga distanza da parte dell’Amministrazione del recupero dell’indebito. Mentre un avvinazzato ed imbottito di droga, alla guida di una autovettura investe ed uccide uno o più passanti, può invocare le attenuanti generiche, il povero dipendente che, non per colpa sua, ma per colpa della Pubblica Amministrazione, (non di rado superficiale ed incompetente) riceve un trattamento economico superiore al dovuto, non può invocare la buona fede, né può essere destinatario di “attenuanti generiche”. Deve pagare e basta. Anche se la Pubblica Amministrazione si accorge dell’errore dopo un segmento temporale di ben sedici o di ventitre anni.
Inaccettabile la decisione, peraltro sponsorizzata dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 7/2011/QM del 26 maggio 2011 di cui mi riservo un successivo approfondimento.
Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti non possono non tener presente che dopo il 1942, anno di approvazione del Codice civile, sono state emanate norme che impongono alla Pubblica Amministrazione non già un carattere d’imperio, ma rispetto del cittadino che non può più subire passivamente comportamenti lesivi della propria personalità e che la stessa Costituzione tutela. Dal 1942 sono intervenute norme di alta espressione democratica che tutelano i lavoratori che non possono essere soggetti a vessazioni di sorta anche ed in modo particolare sotto  aspetti patrimoniali.  La Pubblica Amministrazione non può più essere arbitra assoluta. Nei suoi atti deve dimostrare di essere stata efficiente senza attribuire al dipendente colpe dell’altrui responsabilità. Specie se la responsabilità ricade su chi esprime o rappresenta la stessa Pubblica Amministrazione.
In ordine al profilo della rilevanza della buona fede del debitore, Il Consiglio di Stato ha precisato che essa non può rappresentare un ostacolo all’esercizio da parte dell’Amministrazione del recupero dell’indebito (ex pluribus, C.d.S., sez. VI, 12 luglio 2004, n. 5067; 3 dicembre 2003, n. 7953; 7 luglio 2003, n. 4012; 17 ottobre 2005, n. 5813), neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall’erogazione delle somme, comportando in capo all’Amministrazione solo l’obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore (Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 14 ottobre 1999, n. 517; C.d.S., IV, 22 settembre 2005, n. 4964).
Tale assunto è stato tuttavia oggetto di critiche in quanto vessatorio e non sempre praticabile. Resta da comprendere come mai l’Alto Consesso non ha tenuto conto dell’Istituto della  prescrizione e della decadenza significando che il diritto/dovere da parte della P. A. della ripetizione dell’indebito non può essere esercitato all’infinito, facendo venir meno la certezza del diritto, fondamento irrinunciabile e cardine su cui ruota la Giustizia  Amministrativa, nonché per il principio dell’istituto del consolidamento, nel caso specifico, riconosciuti negli atti formali di attribuzione stipendiali, provvedimenti successivamente, a distanza di lunghi anni, ritenuti  errati. Consolidamento, è bene ricordarlo, che discende dalla convinzione del percipiente di ricevere una retribuzione corretta e dovuta e nella fiducia e sull’affidamento riposto da questi negli atti della Pubblica Amministrazione.
In questo quadro il potere giudiziario amministrativo, sottoposto a quello politico, appare situato al centro del dominio, andando talvolta in contrapposizione alla protezione dei diritti umani.
Riproponendo l’analisi della citata sentenza 7/2011/QM, di ben 17 pagine a volte ripetitiva. Ripetitiva in quanto, si ha la sensazione che l’estensore abbia cercato di convincere più se stesso  che il ricorrente. Questa la mia ipotesi proprio nella interpretazione letterale degli artt. “203, 204 e 205 del DPR 1092/1973, con conseguente possibilità da parte dell’Amministrazione di “correggere” eventuali errori di diritto in precedenza commessi”.
La Corte si sofferma più volte ed incide su tale espressione linguistica a volte mutuata con il sinonimo “modificabilità” del trattamento provvisorio della pensione. Ma non è la “correzione” né la “modificabilità” che i ricorrenti contestano. Non contestano il “ridimensionamento” del trattamento economico scaturente dal decreto “corretto” e/o “modificato”. Contestano il recupero di quanto in un periodo irragionevole di tempo (da sedici a ventitre anni) hanno indebitamente riscosso per colpa di altrui responsabilità.
In tale circostanza anche l’immagine della Pubblica Amministrazione ne esce penalizzata. La sentenza esalta l’aspetto più critico che si traduce nella inaffidabilità degli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione che creano incertezza e scarso rispetto per le Istituzioni. Quale provvedimento si sarebbe dovuto adottare?
Al di là di ogni espressione presuntiva, per la quale me ne scuso con il lettori, a mio modesto avviso, alla luce dell’universale principio dei “diritti acquisiti” in un segmento temporale di sedici o di ventitre anni che avevano creato nel percettore la certezza del diritto e che le somme riscosse sono state impiegate per le esigenze della vita familiare, con dignitosa umiltà da parte del Collegio giudicante, più opportuno sarebbe stato ricorrere alla saggezza di Re Salomone: sanatoria di quanto in più percepito e ridimensionamento del trattamento pensionistico.
Diciamolo. Un importo di modesta portata non salva il bilancio, vessa il pensionato, ma soprattutto appanna la già tanto discussa immagine dell’Italia un tempo “Culla del Diritto”. Non si
comprende il perché la legge 241/1990 in quanto tale non debba essere rispettata. Non a caso la nostra civiltà  giuridica è in forte declino. Il diritto della forza ha preso il sopravvento sulla forza del Diritto anche in virtù del famoso “editto” che nel 1998 emanò un Ministro del Lavoro a tutte le Magistrature, dalla Consulta alla Corte dei Conti, passando per il Consiglio di  Stato: “se voi date troppo spazio ai pensionati distruggete il bilancio dello Stato”. Non pago, aggiunse: “I ricorsi devono essere giudicati con rigore e se c’è da scegliere tra una interpretazione favorevole ed una meno, è preferibile la seconda”.
Ma non finisce qui. Ogni qual volta viene discussa davanti a giudici della Consulta un ricorso che porta aggravi di spesa, il Ministro del Tesoro prima oggi quello dell’Economia, fa pervenire una “noticina” nella quale si spiega con preoccupazione i guasti economici al bilancio dello Stato che potrebbero derivare dall’accoglimento del ricorso. Resta da capire il perché
giuridico per il quale la stessa struttura della Corte dei Conti smentisce clamorosamente se stessa con la sentenza n. 7/2011/QM, contrapponendola a quella n. 7/2007/QM.

 

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7 Responses to INDEBITI PENSIONISTICI – ART. 2033 DEL CC E SENTENZA 7/2011/QM DELLA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

  1. nicola on 3 Febbraio 2012 at 09:57

    E’ un commento ineccepibile.
    Cav.Nicola Perilli

  2. benedetta on 8 Febbraio 2012 at 12:13

    Devo presentare un ricorso alla Corte di Conti – Sez. Lombardia – e, voste le recenti pronunce di quella Sezione che facevano tutte riferimento alla Sentenza delle Sezioni Riunite del 2007, credevo di avere vita abbastanza facile e che il mio ricorso sarebbe stato con buona probabilità accolto. Mi pare di capire che,alla luce della sentenza del 2011, non sia più così o sbaglio? Qualcuno ha il testo integrale di detta ultima sentenza? Grazie

  3. Giovanni on 22 Febbraio 2012 at 21:53

    Non si capisce niente.Le sentenze si sovrappongono annullandosi fra loro. Nel merito della sentemza 7/2011 mi è sembrato di capire che non bisogna intraprendere nessun ricorso perchè questi giudici si contraddicono fra di loro e quindi, nel ricorso, bisogna sperare di trovare quel magistrato giusto.Inoltre vorrei riportare una nota divulgativa prot n.M_D/GPREV/I/I^/6000/A del 1.6.2011 del Ministero della Difesa che scrive: Si rende noto agli Amministratori che la Corte dei Conti-Sezioni Centrale di Controllo con le deliberazioni n.SCCLEG/I/2011/PENS E N.SCCLEG/2/2011/PENS del 18.01.2011 ha escluso dal controllo successivo di legittimità i provvedimenti di pensione definitiva del personale civile delle Amministrazioni dello Stato e del personale militare. Quanto sopra a seguito della definitiva assunzione, con l’avvenuto”subentro” dal 1° Gennaio 2010 da parte dell’INPDAP, della competenza a determinare ed a erogare il trattamento pensionistico anche per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare: subentro dal quale sono sclusi, come è noto, i trattamenti relativi al ersnale collocato nella posizione di ausiliaria. Alla menzionata determinazione consegue una radicale modifica della procedura relativa al controllo ed all’invio dei provvedimenti, per l’esecuzione, alla sede provinciale dell’INPDAP, sulla quale procedura sono state impartite le nesessarie istruzioni dal Dipartimento della Ragionarie Generale dello Stato e dall’INPDAP, congiuntamente, con l’annessa circolare nr.16 maggio 2011. In buona sostanza permane il controllo dell’Ufficio Generale del Bilancio presso questo Dicastero, per i provvedimenti pensionistici relativi al personale collocato in ausiliaria il cui onere, per il periodo di permanenza del militare nella omonima posizione è a carico del Bilancio dello Stato.Allo stesso modo continuano ad essere sottoposti al visto dell’U.C.B. tutti i provvedimenti di natura risarcitoria o indennitaria quali le pensioni priviligiate tabellari, le pensioni straordinarie dell’Ordine Militare d’Italia(O.M.I.) gli assegni vitalizi concessi alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, etc.Tutti gli altri provvedimeti pensionistici, ivi compresi quelli attribuiti della pensione privilegiata sulla base del provvedimento emesso dagli Uffici di Fooza Armata al termine del periodo di permanenza in ausiliaria, saranno inviati dalle Unità Organizzative in seno a questo D.G. direttamente alla sede provinciale dell’INPDAP competente per territorio. In ogni caso rimane in capo all’INPDAP, erogatore dei trattamenti pensionistici, l’onere di notifica agli interessi dei provvedimenti adottati. Ulteriori e piu’ dettagliate informazioni sulla materia potranno essere acquisite dalla consultazione della citata direttiva a carattere generale. F.to Il Direttore Generale dott. Teodoro Raffaele Bilanzone Infine vorrei richiamare l’attenzione sulla circolare del 6.5.2011 prot.60112 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – MEF – che ha riassunto la problematica del passaggio dei controlli pensionistici dalle Amministrazioni all’INPDAP iniziato nel 2002, proseguito nel 1.10.2005 e terminato con la data del 1.1.2010 per le Forze Armate, circolare nr.16 del Ministero dell’Economia e della Finanze avente per prot.nr.0060112 del 6 maggio 2011 e sentenza nr.230/09 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto.

  4. saverio on 3 Luglio 2012 at 09:23

    Ho in atto un ricorso alla Corte dei Conti inerente all’indebito percepito durante il periodo di aspettativa,spero che il giudice giudicante il muio caso emani una sentenza favorevole al mio caso,se cosi non fosse sono nei guai ed restituire la somme richiesta dalla mia amministrazione,il mio legale e fiducioso in merito al giudizio della corte in quanto vi sono tre punti ad mio favore,1 il ritardo della mia amministrazione ad rilasciare il decreto di pensione definitiva,2 l’indebito andava chiesto all’atto del congedo dopo aver passato la pratica pensionostica all’inps ex inpadp e il 3 elemento la contro parte non si costituita presso la corte per eventuali memorie difensive in merito al procedimento chiesto,Resto in attesa il tutto avverra il 09.07.2012.

  5. Vincenzo Ruggieri on 4 Luglio 2012 at 06:27

    Caro Saverio, la notizia è troppo scarna.
    Mai sentito parlare di addebiti per somme percepite in più durante l’aspettativa. Poiché in aspettativa si percepisce lo stipendio (magari ridotto)l’organo competente a risolvere la controversia è il TAR prima il Consiglio di Stato, eventualmente, dopo. No la Corte dei Conti organo competente a giudicare sulle pensioni.
    I primi due elementi (il ritardo nella decretazione) e l’addebito all’atto del congedo, sono inconsistenti. Tutt’al più si potrebbe chiedere un risarcimento per il cosiddetto “danno da ritardo”. Di recente “istituzione”.
    Per meglio esprimere il mio parere vorrei leggere la notifica dell’addebito.
    Auguri.

  6. saverio on 10 Luglio 2012 at 16:41

    per vincenzo, l’addebito e relativo alla decurtazione stipendiale superato il 12 mese di aspettativa e il 18 mese di aspettativa,la mia rivendicazione e la seguente perchè non anno fatto un dare avere all’atto del condedo,sono stato posto in congedo il 11.12.2009 ,con acconto pensione da parte del mio comando dopo di che dal 08.2010 passavo incarico ad inps ex inpdap con pensione prevvisoria ,nel novembre 2011 ricevevo lettera R.R. dal mio C.N.A con il quale reclamava la somma di euro 12.000 circa, per stipendi come sopra spiegati,questo e il motivo che sono stato consigliato di intraprendere ricorso alla cortedei conti,il giorno 09.07.2012 c’è stata la prima udienza d’inanzi al giudice unico,con il quale si è riservato in merito alla competenza a giudicare in quanto vi può essere non comopetente la corte dei conti.se hai afferrato il quesito e sai qualcosa di più di me fatti sentire,ti saluto vincenzo.

  7. ciro on 28 Marzo 2013 at 11:03

    Buongiorno-

    Sono un pensionato della PS,sono stato riconosciuto vittima del dovere nell’ottobre del 2012,con diritto agli assegni vitalizi
    Vorrei cortesemente conoscere entro quanto tempo la direzione del Tesoro deve provvedere
    Perchè ogni volta che telefono mi dicono stiamo pagando settembre,ed il suo decreto e arrivato a gennaio,quindi deve aspettare il suo turno
    E cooretto tale comportamento del Tesoro ?

    Grazie

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