17 MRZO: Giornata dell’Unità Nazionale della Costituzione Dell’inno e della Bandiera

16 Marzo 2023
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Il 17 marzo 2023 si celebra il 162° anniversario dell’Unità Nazionale.

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale.

Il 17 marzo 1861 Sua Maestà Vittorio Emanuele II assunse il titolo di Re d’Italia ratificando così l’Unità Nazionale, anche se non era ancora completa: nel 1866 vennero annessi il Veneto e la provincia di Mantova, nel 1870 il Lazio e nel 1918 il Trentino-Alto Adige e la Venezia Giulia.

Il 4 maggio 1861 il Ministro della Guerra Manfredo Fanti, decretò, a Torino, la costituzione del Regio Esercito Italiano portando a compimento il lungo processo d’integrazione nell’Armata Sarda di Forze Borboniche, Eserciti degli Stati Preunitari, cui si aggiunsero elementi garibaldini. In un momento in cui, con grande difficoltà, si cercava di annullare le differenze culturali e materiali del processo unitario, il neocostituito Esercito Italiano si poneva tra le prime Istituzioni nazionali dell’Italia unita.

Con la legge del 23 novembre 2012, n. 222 “Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole”  la Repubblica Italiana riconobbe il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno  1861, dell’Unita’ d’Italia, quale «Giornata  dell’Unità  Nazionale,  della Costituzione, dell’inno e della bandiera», allo scopo di ricordare  e promuovere,  nell’ambito  di  una  didattica  diffusa,  i  valori  di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza  civile,  nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale  attraverso  il ricordo e la memoria civica”.

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Legge del 23 novembre 2012, n. 222

Testo in vigore dal: 2-1-2013

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni

ordine   e   grado,   nell’ambito   delle    attivita’    finalizzate

all’acquisizione delle  conoscenze  e  delle  competenze  relative  a

«Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati  percorsi  didattici,

iniziative e  incontri  celebrativi  finalizzati  ad  informare  e  a

suscitare  la  riflessione  sugli  eventi  e  sul   significato   del

Risorgimento nonche’ sulle  vicende  che  hanno  condotto  all’Unita’

nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e della bandiera nazionale

e   all’approvazione   della   Costituzione,    anche    alla    luce

dell’evoluzione della storia europea.

  2. Nell’ambito delle iniziative di cui  al  comma  1,  e’  previsto

l’insegnamento dell’inno di Mameli e dei suoi  fondamenti  storici  e

ideali.

  3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2,  la  Repubblica  riconosce  il

giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno  1861,

dell’Unita’ d’Italia, quale «Giornata  dell’Unita’  nazionale,  della

Costituzione, dell’inno e della bandiera», allo scopo di ricordare  e

promuovere,  nell’ambito  di  una  didattica  diffusa,  i  valori  di

cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza  civile,  nonche’

di riaffermare e di consolidare l’identita’ nazionale  attraverso  il

ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non

determina gli effetti civili di cui alla legge  27  maggio  1949,  n.

260.

  4. Le regioni e le province autonome aventi competenza  legislativa

per i sistemi educativi  delle  comunita’  linguistiche  riconosciute

danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui

all’articolo 6 della Costituzione.

  5.  Le  attivita’  di  cui  alla  presente  legge  sono  realizzate

nell’ambito  delle   risorse   finanziarie,   umane   e   strumentali

disponibili a legislazione vigente.  Dall’attuazione  della  presente

legge non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 23 novembre 2012

                             NAPOLITANO

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei

                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

          Avvertenza:

            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e’  stato  redatto

          dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

          dell’art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni

          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle

          quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e

          l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all’art. 1:

              La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni in

          materia di ricorrenze festive.».

              Il testo  dell’articolo  6  della  Costituzione  e’  il

          seguente:

              «Art. 6. La Repubblica tutela  con  apposite  norme  le

          minoranze linguistiche.».

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