APPLICAZIONE DEL “ DOPPIO CALCOLO “ SULLE PENSIONI.

21 Luglio 2019
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Brig. Gen. (ris.) Alessandro MONACO

Tratto da “tradizione Militare”,

organo mensile degli ufficiali delle FFF. AA. Provenienti dal Servizio Attivo.

IMMAGINECome noto, la vigente legislazione, inerente al trattamento economico pensionistico, prevede che, a tutti coloro aventi, al 31.12.1995, un’anzianità contributiva maggiore a 18 anni (servizio + maggiorazioni), la pensione, o la parte di essa, fino al 31.12.2011 sia liquidata con il calcolo retributivo suddiviso in due quote:

  • la quota “A“, per il periodo fino al 31.12.1992, calcolata percentualmente sull’ultimo stipendio in godimento;
  • la quota “B“, dal 01.01.1993 al 31.12.2011, calcolata percentualmente sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni.

Successivamente, dal 01.01.2012, con l’entrata in vigore della legge Fornero, i rimanenti periodi vengono liquidati con il metodo contributivo pro rata, aggiungendo quindi una quota “C“.

In sintesi, pertanto, il trattamento pensionistico del personale, che alla data del 31.12.1995 aveva più di 18 anni contributivi, sarà calcolato con il metodo retributivo (quota “A“ + “B“) sino al 31.12.2011 e con il metodo contributivo (quota “C”) per il periodo successivo.

Pertanto, l’applicazione della legge Fornero, con la derivante aggiunta della quota contributiva, al personale che al 31.12.2011 aveva raggiunto o quasi il tetto massimo pensionabile con il calcolo retributivo (80% pari a circa 40 anni utili), ha determinato una pensione di importo maggiore e più favorevole di quella precedentemente spettante.

Successivamente, il legislatore, al fine di contenere la spesa pensionistica ed accortosi che i coefficienti di trasformazione, utilizzati per il calcolo della pensione contributiva, avrebbero avvantaggiato particolarmente i lavoratori trattenutesi oltre il limite della vecchiaia (67 anni), con la legge finanziaria per il 2015 (art.1 comma 707 legge 190/2014), ha disposto che, retroattivamente dal 01.01.2012, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non potesse, in ogni caso, eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti precedentemente all’entrata in vigore della legge Fornero, computando però tutti i periodi utili fino alla data di effettiva corresponsione della pensione.

L’INPS, a seguito di tale norma, con circ. n. 74 in data 10.04.2018, ha diramato le disposizioni applicative precisando che, esclusivamente per  il personale avente alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva maggiore a 18 anni e  posto in quiescenza (in ausiliaria o riserva) successivamente al 01.01.2012, si debba provvedere ad un doppio calcolo del trattamento pensionistico di cui uno con l’applicazione del solo calcolo retributivo (quota “A” + “B” )  per tutto il periodo utile e fino alla data del congedo (senza pertanto il calcolo della quota contributiva, come se la legge Fornero non fosse mai esistita, computando però tutti gli anni utili, con il superamento pertanto del limite massimo dei 40 anni, precedentemente in vigore, l’altro invece con il sistema retributivo sino al 31.12.2011 (quota “A”+”B”) e contributivo successivamente ( quota “C”). Dalla comparazione dei due risultanti importi, emergerà quello inferiore che verrà liquidato agli interessati.

                                     ISTITUTO DEL “ MOLTIPLICATORE “

Con il DLGS n.94/2017, inerente al riordino delle carriere del personale militare, l’istituto del “moltiplicatore”, precedentemente previsto per le sole Forze di Polizia, è stato esteso anche al personale delle FFAA ed opera in sostituzione dell’istituto dell’ausiliaria.

Pertanto, tutto il personale militare, che all’atto del congedamento ha diritto ad essere collocato in ausiliaria e gode di un trattamento economico in tutto od in parte liquidato con il sistema contributivo, può optare per il collocamento in riserva con l’applicazione dell’istituto del moltiplicatore.

Tale istituto prevede che il montante individuale contributivo venga incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio (ultimi 360 giorni comprensivi anche della 13^ mensilità e degli scatti e delle competenze accessorie), moltiplicato per l’aliquota di computo di pensione.

Il moltiplicatore può essere applicato anche al personale che, pur avendo diritto al transito in ausiliaria, non è in possesso dei requisiti psico-fisici per accedervi.

In sintesi, così come ribadito dalla Corte dei Conti d’Appello con la sentenza n.29/2019, il moltiplicatore è un istituto esclusivamente destinato a tutto il personale che è in possesso di tutti i requisiti per poter accedere all’ausiliaria ed è alternativo ad esso.

Dall’analisi del beneficio economico derivante dall’applicazione del moltiplicatore che, in sintesi e più semplicemente, consiste in un incremento del montante contributivo pari a 5 volte i contributi versati (sia dall’interessato che dall’A.M. ed ammontano al 33% della retribuzione lorda) negli ultimi 360 giorni, emerge che il beneficio risulta essere maggiore nel caso in cui nell’ultimo anno di servizio si siano percepite rilevanti indennità per particolari condizioni di impiego che faranno di fatto lievitare considerevolmente l’ammontare dell’incremento economico; da ciò, si desume che la scelta, da operare tra i benefici del moltiplicatore e quelli dell’ausiliaria, è da valutare caso per caso.

A tal punto, corre però l’obbligo di evidenziare che, come precisato dall’INPS nei chiarimenti forniti a PREVIMIL nel mese di aprile 2018, l’incremento derivante dall’applicazione del moltiplicatore si aggiunge esclusivamente e soltanto alla parte contributiva della pensione e quindi, nel caso in cui l’interessato abbia al 31.12.95 un’anzianità utile maggiore a 18 anni, farà parte esclusivamente di uno soltanto dei due calcoli pensionistici elaborati dall’INPS, quello comprendente la quota contributiva, ma NON verrà compreso nell’altro calcolo puramente retributivo.

Pertanto, se i militari, la cui pensione sia assoggettata al sistema del doppio calcolo, dovessero scegliere il moltiplicatore al posto dell’ausiliaria, vedrebbero poi, in concreto, il proprio assegno pensionistico depauperato dell’incremento ipotizzato perché l’INPS liquiderà la pensione minore che sarà senz’altro quella calcolata con il metodo retributivo, sulla quale non è stato aggiunto il beneficio del moltiplicatore.

Nella predetta ipotesi l’interessato non godrà dei benefici dell’ausiliaria, per sua scelta, ma neanche di quelli derivanti dal moltiplicatore per l’applicazione del sistema del doppio calcolo.

Dall’analisi di quanto precedentemente esposto, emerge la necessità che la FA istituisca, a livello areale, dei nuclei, collegati per via telematica con la banca dati del CNA in Roma e composti da 2/3 Sottufficiali, tratti da quelli che fino a pochi mesi fa si occupavano presso le Unità della materia stipendiale, che possano fornire, ai militari prossimi alla pensione, il giusto supporto per consentire ad essi di poter operare le scelte che avranno poi riflessi sul resto della loro vita.

L’esigenza della costituzione dei citati nuclei è senz’altro sentita e fornirebbe il giusto supporto a dei Soldati che hanno dedicato la propria vita alla Patria e che, allo stato attuale, nel delicato ed emozionante momento del congedo, non hanno alcun supporto per poter districarsi tra le innumerevoli norme che regolano il settore pensionistico.

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